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LEGGE 2 giugno 1936, n. 1225

Provvedimenti per i sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali. (036U1225)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/07/1936 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  17-7-1936 al: 8-10-2010
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Art. 1



- I sottufficiali dell'arma dei carabinieri Reali congedati, riformati o dispensati dal servizio senza diritto a impiego civile o a pensione, avranno diritto a tanti mesi dell'ultimo assegno giornaliero o stipendio quanti sono gli anni di servizio compiuti senza diritto a premio di arruolamento o indennità di rafferma.

Per i mesi in più degli anni compiuti, si computeranno altrettanti dodicesimi di un mese dell'ultimo assegno o stipendio.