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REGIO DECRETO-LEGGE 27 aprile 1936, n. 635

Modificazioni al regime fiscale degli spiriti e nuovo assetto della loro produzione e del loro impiego. (036U0635)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/04/1936.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 8 aprile 1937, n. 594 (in G.U. 14/05/1937, n.111).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  28-4-1936 al: 13-12-1995
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il testo unico di legge per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924 e successive disposizioni modificatrici e complementari;
Visto il regolamento per l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con R. decreto 25 novembre 1909, n, 762, e successive disposizioni modificatrici e complementari;
Vista la legge 18 giugno 1931, n. 874, che detta disposizioni per la destinazione dell'alcool a carburante e successive disposizioni modificatrici e complementari;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare il regime fiscale degli spiriti e di dare un nuovo assetto alla produzione e all'impiego di essi come carburante;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



La imposta interna di fabbricazione degli spiriti e la corrispondente sovrimposta di confine sono stabilite nella misura di L. 1850 per ogni ettolitro anidro alla temperatura di 15,56 del termometro centesimale. Nella stessa misura sono stabilite la imposta interna di fabbricazione e la sovrimposta di confine per l'alcool metilico e ogni altro alcool diverso dall'etilico, al quale, agli effetti del presente decreto, essi sono in tutto equiparati.