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REGIO DECRETO-LEGGE 23 gennaio 1936, n. 359

Istituzione dell'ente «Opere Laiche Palatine Pugliesi» con sede in Bari. (036U0359)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/03/1936.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 14 maggio 1936, n. 1000 (in G.U. 10/06/1936, n.134).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 29-3-1936
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Ritenuta  l'urgente  ed  assoluta  necessita'  di  provvedere  alla
disciplina  giuridica  delle  «Opere   Laiche   Palatine   Pugliesi»,
istituite in Bari,  con  quella  parte  del  patrimonio  delle  Reali
Basiliche Palatine Pugliesi destinata a fini laici,  in  applicazione
dell'art. 29, lettera g) del Concordato con la Santa Sede; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro' Segretario  di
Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari  dell'interno,  di
concerto con quelli per l'educazione nazionale e per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  E'  istituito,  con  sede  in  Bari,  un  ente  morale   sotto   la
denominazione: «Opere Laiche Palatine Pugliesi»,  avente  per  iscopo
l'attuazione dei fini di carattere laico gia' riconosciuti alle Reali
Basiliche Palatine Pugliesi. All'Ente predetto e'  attribuita  quella
parte di patrimonio delle Reali Basiliche Palatine  Pugliesi  che  fu
riservata per fini laici ed  e'  affidata  alla  gestione  del  Reale
ricovero di mendicita' «Umberto I» in Acquaviva  delle  Fonti  e,  in
deroga alle disposizioni dell'art. 3  della  legge  15  giugno  1931,
numero 889, ed a quelle del  R.  decreto  31  agosto  1933,  n.  2013
l'amministrazione della Regia scuola tecnica a indirizzo  industriale
e artigiano «Umberto I» di Bari.