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REGIO DECRETO-LEGGE 19 dicembre 1935, n. 2507

Revoca, in Eritrea, del R. decreto 11 ottobre 1934-XII, n. 2042, relativo alla riduzione delle pigioni. (035U2507)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/03/1936.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 6 aprile 1936, n. 763 (in G.U. 11/05/1936, n.109).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  17-3-1936 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la legge 6 luglio 1933, n. 999, sull'ordinamento organico dell'Eritrea e della Somalia Italiana;
Ritenuta l'assoluta necessità e l'urgenza di revocare in Eritrei il R. decreto 11 ottobre 1934, n. 2042, che estende alle Colonie le norme contenute nel R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 563, circa la riduzione delle pigioni, e di conferire al Governatore dell'Eritrea la facoltà di provvedere con suoi decreti alla disciplina dei fitti;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il R. decreto 11 ottobre 1934, n. 2042, che estende alle colonie le norme contenute nel R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 563, cesserà di avere effetto in Eritrea.

Il Governatore dell'Eritrea è autorizzato a provvedere, con suoi decreti, a disciplinare la materia dei fitti e a tutto quanto è necessario per l'applicazione del presente decreto.