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REGIO DECRETO 10 febbraio 1936, n. 225

Emissione degli ordini di accreditamento per il pagamento dei soccorsi giornalieri ai congiunti dei richiamati alle armi. (036U0225)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/02/1936 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  24-2-1936 al: 9-2-2011
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 22 gennaio 1934, n. 115, e il relativo regolamento approvato con R. decreto 26 luglio 1935, n. 1658, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi;

Visto il R. decreto 20 ottobre 1935, n. 1850, sul trasferimento al Ministero dell'interno del servizio relativo ai detti soccorsi;

Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stata;

In virtù della facoltà concessa al Governo del Re col R. decreto-legge 23 maggio 1935, n. 948;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli ordini di accreditamento alle Prefetture del Regno sugli stanziamenti disposti, in base al R. decreto-legge 23 maggio 1935, n. 948, per il pagamento dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi, possono essere emessi anche in eccedenza al limite di somma previsto dalle vigenti disposizioni sulla contabilità generale dello Stato.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1936 - Anno XIV

Vittorio Emanuele.

Mussolini - Di Revel.

Visto, il Guardasigilli: Solmi.

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 369, foglio 119. - Mancini.