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REGIO DECRETO 16 dicembre 1935, n. 2498

Trattamento economico del personale della Milizia portuaria destinato nelle Colonie dell'Africa Orientale. (035U2498)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/03/1936 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  5-3-1936 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 1° dicembre 1934-XIII, n. 2132, emanato in applicazione della legge 8 luglio 1929, n. 1337;
Ritenuta l'urgente necessità di inviare nelle Colonie dell'Africa Orientale un adeguato numero di personale appartenente alla Milizia portuaria, nell'intento di assicurare e controllare il traffico nei porti delle Colonie stesse;
Considerato che in attesa di disciplinare, con provvedimento apposito il servizio di esso personale nelle dette Colonie, rendesi intanto indispensabile determinare il trattamento economico da praticare al personale stesso;
Visti i Regi decreti 17 dicembre 1931, n. 1786, e 23 agosto 1935, n. 1778, riguardanti gli ordinamenti militari per i Regi Corpi di truppe coloniali rispettivamente dell'Eritrea e della Somalia;
Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il trattamento economico degli ufficiali della Milizia portuaria destinati a prestar servizio in Eritrea o nella Somalia è quello spettante ai pari grado del Regio Corpo di truppe coloniali della Colonia di destinazione salvo le speciali disposizioni vigenti nel Regno per gli ufficiali della Milizia portuaria.