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REGIO DECRETO-LEGGE 16 dicembre 1935, n. 2497

Estensione alle Colonie delle norme riguardanti la cessione dei crediti all'estero. (035U2497)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/02/1936.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 6 aprile 1936, n. 757 (in G.U. 09/05/1936, n.108).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  19-2-1936 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto-legge 26 agosto 1935-XIII, n. 1614, concernente la cessione dei crediti all'estero e il cambio obbligatorio, in buoni del Tesoro 5%, dai titoli esteri e dei titoli italiani emessi all'estero di proprietà di cittadini ed enti italiani;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere in senso analogo anche per le Colonie;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Le disposizioni di cui al R. decreto-legge 28 agosto 1935-XIII, n. 1614, possono essere estese, con quegli adattamenti e modificazioni che saranno ritenuti opportuni, alle Colonie italiane, mediante decreto del Ministro per le colonie, di concerto con quello per le finanze.

Con la stessa procedura potranno essere emanate le norme complementari integrative e regolamentari per l'attuazione delle disposizioni predette.