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LEGGE 16 gennaio 1936, n. 77

Servizio dell'assistenza spirituale presso le Forze armate dello Stato. (036U0077)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/02/1936 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  16-2-1936 al: 15-12-2009
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Art. 1



Il servizio dell'assistenza spirituale presso le forze armate dello Stato è istituito per integrare la formazione spirituale della gioventù che fa parte delle milizie, secondo i principi della religione cattolica.