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REGIO DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1935, n. 2085

Istituzione del Monopolio statale delle banane. (035U2085)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/12/1935
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 aprile 1936, n. 899 (in G.U. 28/05/1936, n. 123).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  14-12-1935 al: 30-1-1939
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Ritenuto che la vigente organizzazione di trasporto marittimo e commercio delle banane non ha corrisposto ai superiori interessi della produzione e del consumo;
Ritenuto che lo Stato ha sostenuto ingenti oneri per la valorizzazione della coltura bananiera nelle Colonie italiane;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di salvaguardare gli interessi relativi alla produzione e al consumo delle banane che hanno acquistato nell'economia nazionale e coloniale una importanza tale da non consentire che siano affidate al libero esercizio di attività private;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quelli per la grazia e giustizia, per le finanze, per le comunicazioni e per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



A decorrere dal 1° gennaio 1936, il trasporto marittimo delle banane, il commercio delle stesse e la loro lavorazione industriale, compresa quella dei sottoprodotti, costituiscono nel Regno e nelle Colonie, monopolio dello Stato.

Per i servizi di monopolio di cui al precedente comma provvede direttamente il Ministero delle colonie, mediante apposita Azienda, organizzata secondo gli articoli seguenti 4 e 10.

Lo smercio nel Regno, delle banane, si effettuerà mediante rivendite debitamente autorizzate dal Ministero delle colonie, di concerto col Ministero delle corporazioni.