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REGIO DECRETO-LEGGE 17 ottobre 1935, n. 1989

Riforme all'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie. (035U1989)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/12/1935
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 16 marzo 1936, n. 540 (in G.U. 14/04/1936, n.87).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  28-11-1935 al: 26-10-1937
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vedute le leggi 6 giugno 1932, n. 656 e 25 gennaio 1934, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare l'Ordinamento predetto;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



I Consigli d'amministrazione ed i Collegi sindacali delle Casse rurali ed agrarie, nominati a norma dei rispettivi statuti, saranno completati da un Delegato effettivo ed uno supplente, da un Revisore effettivo ed uno supplente, nominati dalla Cassa di risparmio nella cui zona di azione opera la Cassa rurale od agraria.

In caso di divergenze circa la determinazione della Cassa di risparmio competente ad effettuare le nomine predette decide il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

I delegati e i revisori nominati dalle Casse di risparmio non partecipano alla responsabilità collettiva dei soci, né impegnano la responsabilità della Cassa di risparmio da cui ripetono la loro nomina.