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REGIO DECRETO-LEGGE 26 settembre 1935, n. 1845

Aggiornamento della legislazione relativa all'istruzione media classica, scientifica, magistrale ed artistica. (035U1845)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/09/1935
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 16 marzo 1936, n. 489 (in G.U. 04/04/1936, n. 79).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 16-9-1935
al: 3-4-1936
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto  il  R.  decreto  6  maggio  1923-I,  n.  1054,  riguardante
l'ordinamento dell'istruzione media; 
 
  Veduta la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, sul riordinamento  della
istruzione media tecnica; 
 
  Veduta la legge 22 aprile 1932-X, n. 490, sul  riordinamento  della
scuola secondaria di avviamento professionale; 
 
  Veduti i Regi decreti 31 ottobre  1923-II,  n.  2523;  31  dicembre
1923-II, n. 3123, e 11 dicembre 1930-IX,  n.  1945,  sull'ordinamento
dell'istruzione    industriale,    dell'istruzione    artistica     e
dell'istruzione musicale; 
 
  Veduto il regolamento 4 maggio 1925-IV. n. 653, per gli alunni, gli
esami e le tasse negli istituti medi d'istruzione; 
 
  Veduto  il  R.  decreto  29  maggio  1933-XI,   n.   687,   recante
disposizioni per i trasferimenti del personale  delle  scuole  e  dei
corsi secondari di avviamento professionale; 
 
  Considerata la necessita' urgente ed assoluta di  eliminare  talune
limitazioni che esistono nel presente ordinamento degli  esami  nelle
scuole  medie;  di  riordinare  il   sistema   disciplinare   e   dei
trasferimenti dei  presidi,  direttori  ed  insegnanti  delle  scuole
d'istruzione media classica, scientifica,  magistrale,  e  tecnica  e
delle scuole e corsi di avviamento professionale,  il  sistema  delle
assegnazioni  di  sede  ai  vincitori  di  concorso  e   il   sistema
disciplinare degli alunni;  di  rendere  possibile  il  pareggiamento
degli istituti magistrali e di addivenire ad una preventiva revisione
del libri di testo da adottarsi nelle scuole medie; 
 
  Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Sono   abrogate   tutte   le   norme   del   vigente    ordinamento
dell'istruzione media classica, scientifica,  magistrale,  artistica,
tecnica e  di  avviamento  professionale,  per  effetto  delle  quali
l'accesso a determinati esami e' subordinato al fatto che i candidati
abbiano  raggiunto  una  determinata  eta'  o  che  sia  decorso   un
determinato intervallo di tempo dal conseguimento  di  un  precedente
titolo di studio. 
 
  Sono abrogati l'art. 29 del R. decreto 6 maggio  1923-I,  n.  1054,
gli articoli dall'1 al 9 del R. decreto 30 aprile 1924-XII,  n.  965,
l'ultimo comma dell'art. 3 della legge 15  giugno  1931-IX,  n.  889,
nonche' il R. decreto 19 agosto 1932, n. 1081,  e  il  R.  decreto  5
luglio 1934-XII, n. 1210.