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REGIO DECRETO-LEGGE 26 settembre 1935, n. 1845

Aggiornamento della legislazione relativa all'istruzione media classica, scientifica, magistrale ed artistica. (035U1845)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/09/1935
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 16 marzo 1936, n. 489 (in G.U. 04/04/1936, n. 79).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  16-9-1935 al: 3-4-1936
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054, riguardante l'ordinamento dell'istruzione media;
Veduta la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;
Veduta la legge 22 aprile 1932-X, n. 490, sul riordinamento della scuola secondaria di avviamento professionale;
Veduti i Regi decreti 31 ottobre 1923-II, n. 2523; 31 dicembre 1923-II, n. 3123, e 11 dicembre 1930-IX, n. 1945, sull'ordinamento dell'istruzione industriale, dell'istruzione artistica e dell'istruzione musicale;
Veduto il regolamento 4 maggio 1925-IV. n. 653, per gli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi d'istruzione;
Veduto il R. decreto 29 maggio 1933-XI, n. 687, recante disposizioni per i trasferimenti del personale delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale;
Considerata la necessità urgente ed assoluta di eliminare talune limitazioni che esistono nel presente ordinamento degli esami nelle scuole medie; di riordinare il sistema disciplinare e dei trasferimenti dei presidi, direttori ed insegnanti delle scuole d'istruzione media classica, scientifica, magistrale, e tecnica e delle scuole e corsi di avviamento professionale, il sistema delle assegnazioni di sede ai vincitori di concorso e il sistema disciplinare degli alunni; di rendere possibile il pareggiamento degli istituti magistrali e di addivenire ad una preventiva revisione del libri di testo da adottarsi nelle scuole medie;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Sono abrogate tutte le norme del vigente ordinamento dell'istruzione media classica, scientifica, magistrale, artistica, tecnica e di avviamento professionale, per effetto delle quali l'accesso a determinati esami è subordinato al fatto che i candidati abbiano raggiunto una determinata età o che sia decorso un determinato intervallo di tempo dal conseguimento di un precedente titolo di studio.

Sono abrogati l'art. 29 del R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054, gli articoli dall'1 al 9 del R. decreto 30 aprile 1924-XII, n. 965, l'ultimo comma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, nonché il R. decreto 19 agosto 1932, n. 1081, e il R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1210.