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REGIO DECRETO-LEGGE 4 ottobre 1935, n. 1827

Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale. (035U1827)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/10/1935
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155 (in G.U. 26/06/1936, n.147).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/07/2012)
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Testo in vigore dal: 26-10-1935
al: 8-1-1986
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                          VITTORIO EMANUELE 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Ritenuta  la  necessita'  urgente  ed  assoluta  di  provvedere  al
perfezionamento  e  al  coordinamento  delle  norme   vigenti   sulla
previdenza sociale; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto con i  Ministri  per
l'interno, per le colonie, per la grazia e giustizia, per le finanze,
per i lavori pubblici e per l'agricoltura e foreste; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale e'  ente  di
diritto pubblico con  personalita'  giuridica  e  gestione  autonoma.
L'Istituto ha la sede centrale e il domicilio legale in Roma;  svolge
la sua azione nel Regno mediante il  suo  ordinamento  amministrativo
centrale e periferico; e puo' esercitarla anche nelle Colonie  e  nei
Possedimenti italiani.