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LEGGE 20 giugno 1935, n. 1349

Disciplinamento dei servizi di trasporto merci mediante autoveicoli. (035U1349)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/08/1935 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 11-8-1935
al: 13-9-1955
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Tutti i servizi per i trasporti di merci con autoveicoli,  compresi
i rimorchi, effettuati per conto di terzi e  mediante  corrispettivo,
debbono  conseguire  apposita  autorizzazione   o   concessione   dal
Ministero delle comunicazioni - Ispettorato generale delle  ferrovie,
tramvie ed automobili. 
 
  I servizi di trasporto indicati nel comma precedente si distinguono
in: 
 
a) servizi di noleggio per trasporto di merci, ivi compresi i noleggi
di automobili senza conducenti; 
 
b) servizi pubblici di piazza per trasporto di merci; 
 
c) servizi pubblici di linea per trasporto di merci. 
 
  L'uso di autoveicoli propri, compresi i rimorchi, per trasporto  di
merci proprie, e' subordinato ad apposita licenza  di  trasporto  che
viene rilasciata dal  Ministero  delle  comunicazioni,  a  mezzo  dei
Circoli ferroviari, su presentazione di semplice domanda  e  mediante
annotazione sul libretto di circolazione. 
 
  Chiunque circoli senza la licenza di  trasporto  di  cui  al  comma
precedente o faccia con autoveicoli propri  trasporto  di  merci  per
conto di terzi, e' punito con l'ammenda da L. 200 a L. 2000. 
 
  In caso di ripetute irregolarita', il  Prefetto  puo'  ordinare  la
revoca della licenza di trasporto  ed  il  ritiro  della  licenza  di
circolazione dell'autoveicolo per un periodo da un mese a sei mesi. 
 
  Contro tale provvedimento e' ammesso  ricorso  al  Ministero  delle
comunicazioni entro 30 giorni. Il ricorso non  sospende  l'esecuzione
del provvedimento.