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LEGGE 20 giugno 1935, n. 1349

Disciplinamento dei servizi di trasporto merci mediante autoveicoli. (035U1349)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/08/1935 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  11-8-1935 al: 13-9-1955
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Art. 1



Tutti i servizi per i trasporti di merci con autoveicoli, compresi i rimorchi, effettuati per conto di terzi e mediante corrispettivo, debbono conseguire apposita autorizzazione o concessione dal Ministero delle comunicazioni - Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili.

I servizi di trasporto indicati nel comma precedente si distinguono in:

a) servizi di noleggio per trasporto di merci, ivi compresi i noleggi di automobili senza conducenti;

b) servizi pubblici di piazza per trasporto di merci;

c) servizi pubblici di linea per trasporto di merci.

L'uso di autoveicoli propri, compresi i rimorchi, per trasporto di merci proprie, è subordinato ad apposita licenza di trasporto che viene rilasciata dal Ministero delle comunicazioni, a mezzo dei Circoli ferroviari, su presentazione di semplice domanda e mediante annotazione sul libretto di circolazione.

Chiunque circoli senza la licenza di trasporto di cui al comma precedente o faccia con autoveicoli propri trasporto di merci per conto di terzi, è punito con l'ammenda da L. 200 a L. 2000.

In caso di ripetute irregolarità, il Prefetto può ordinare la revoca della licenza di trasporto ed il ritiro della licenza di circolazione dell'autoveicolo per un periodo da un mese a sei mesi.

Contro tale provvedimento è ammesso ricorso al Ministero delle comunicazioni entro 30 giorni. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento.