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REGIO DECRETO-LEGGE 20 giugno 1935, n. 1010

Istituzione del Sabato Fascista. (035U1010)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/1935.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 30 dicembre 1935, n. 2261 (in G.U. 14/01/1936, n. 10).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  1-7-1935 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Viste le proposte del Segretario del Partito Nazionale Fascista;
Ritenuta l'urgenza e la necessità di provvedere;
Sentito il Consiglio Dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



L'orario normale di ufficio degli impiegati civili e quello di lavoro dei salariati dello Stato ha termine nei giorni di sabato non oltre le ore
13.

Sono fatti salvi i casi di servizi speciali pei quali con disposizione del Ministro, sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista, sia diversamente stabilito.

La riduzione dell'orario di ufficio e di lavoro nel pomeriggio di sabato sarà ricuperata, senza far luogo a maggiorazione di stipendio o di salario, con l'aumento dell'orario di ufficio o di lavoro, fatta salva pei salariati la limitazione normale massima delle quarantotto ore settimanali.

Nulla è innovato alle disposizioni relative ai giorni festivi.