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REGIO DECRETO-LEGGE 20 giugno 1935, n. 1010

Istituzione del Sabato Fascista. (035U1010)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/1935.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 30 dicembre 1935, n. 2261 (in G.U. 14/01/1936, n. 10).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 1-7-1935
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; 
 
  Viste le proposte del Segretario del Partito Nazionale Fascista; 
 
  Ritenuta l'urgenza e la necessita' di provvedere; 
 
  Sentito il Consiglio Dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo Primo  Ministro  Segretario  di
Stato; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  L'orario normale di ufficio degli  impiegati  civili  e  quello  di
lavoro dei salariati dello Stato ha termine nei giorni di sabato  non
oltre le ore 13. 
 
  Sono  fatti  salvi  i  casi  di  servizi  speciali  pei  quali  con
disposizione  del  Ministro,  sentito  il  Segretario   del   Partito
Nazionale Fascista, sia diversamente stabilito. 
 
  La riduzione dell'orario di ufficio e di lavoro nel  pomeriggio  di
sabato sara' ricuperata, senza far luogo a maggiorazione di stipendio
o di salario, con l'aumento dell'orario di ufficio o di lavoro, fatta
salva pei salariati la limitazione normale massima delle  quarantotto
ore settimanali. 
 
  Nulla e' innovato alle disposizioni relative ai giorni festivi.