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REGIO DECRETO-LEGGE 13 maggio 1935, n. 894

Istituzione di uno speciale diritto di licenza sulle merci la cui importazione nel Regno è subordinata a restrizioni. (035U0894)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/06/1935.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 febbraio 1936, n. 334 (in G.U. 11/03/1936, n. 59).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  17-6-1935 al: 25-4-1943
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere con speciali mezzi di entrata al funzionamento dell'attuale regime degli scambi con l'estero;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le corporazioni, per l'agricoltura e le foreste e per la grazia e giustizia; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Sulle merci la cui importazione nel Regno è subordinata a permesso o licenza in relazione alla disciplina degli scambi con l'estero è istituito uno speciale diritto di licenza, nella misura del tre per cento del valore delle merci ammesse all'importazione.