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REGIO DECRETO-LEGGE 5 marzo 1935, n. 184

Nuova disciplina giuridica dell'esercizio delle professioni sanitarie. (035U0184)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/09/1935, ad eccezione degli articoli 5, comma secondo, e 39 che entrano in vigore il 16/03/1935.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 27 maggio 1935, n. 983 (in G.U. 25/06/1935, n. 147).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 1-9-1935
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visti il R. decreto 26 aprile 1928, n. 1313, che approva, il  testo
unico delle norme di coordinamento delle disposizioni di legge  sugli
Ordini dei sanitari con la legge 3 aprile 1926, n. 563 ed il relativo
regolamento, approvato con R. decreto 21 marzo 1929, n. 547,  nonche'
il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2027, che modifica le  norme
per la  nomina  dei  Consigli  amministrativi  degli  Ordini  stessi,
convertito nella legge 31 marzo 1930, n. 414; 
 
  Visto il testo  unico  delle  leggi  sanitarie,  approvato  con  R.
decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il R.  decreto  legge  13  gennaio
1930,  n.  20,  sui  dentisti  abilitati  a  continuare   l'esercizio
professionale, convertito nella legge 5 giugno 1930, n. 943; 
 
  Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Ritenuta  l'assoluta  necessita'  ed  urgenza  di   modificare   le
disposizioni concernenti l'esercizio delle professioni sanitarie; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del  Capo  del  Governo,  Ministro  per  gli  affari
esteri, per l'interno e  per  le  corporazioni,  di  concerto  con  i
Ministri Segretari  di  Stato  per  la  grazia,  e  giustizia  e  per
l'educazione nazionale: 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Gli Ordini provinciali dei medici-chirurghi, dei veterinari  e  dei
farmacisti sono soppressi. 
 
  Le funzioni, attualmente di spettanza dei  Consigli  amministrativi
degli Ordini, di cui al comma  precedente,  per  quanto  concerne  la
custodia degli  albi  professionali  e  il  potere  disciplinare  nei
confronti  degli  iscritti,  sono  esercitate   dai   Direttori   dei
rispettivi Sindacati Fascisti provinciali di categoria. 
 
  Qualora i poteri del Direttorio siano stati affidati al  segretario
o ad un commissario, ai sensi dell'art. 8, comma terzo, della legge 3
aprile 1926, n. 563, o dell'art. 30, comma secondo, del R. decreto 1°
luglio 1926, n. 1130, le funzioni, di  cui  al  comma  secondo,  sono
esercitate da  un  Comitato  presieduto  dallo  stesso  segretario  o
commissario e composto di due membri, nominati dal  Ministro  per  le
corporazioni, di concerto  con  il  Ministro  per  l'interno,  tra  i
sanitari iscritti nell'albo della Provincia. 
 
  Il Comitato e'  composto  di  quattro  membri,  qualora  il  numero
complessivo degli iscritti nell'albo sia maggiore di duecento.