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REGIO DECRETO 1 luglio 1926, n. 1130

Norme per l'attuazione della legge 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro. (026U1130)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/07/1926 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/08/1943)
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Testo in vigore dal:  7-7-1926

Art. 30




Sono soggetti all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa o, nei congrui casi, del Ministro per le corporazioni:

a) i bilanci;

b) gli atti che implicano mutamenti patrimoniali;

c) le spese che impegnano il bilancio per più di un quinquennio;

d) i regolamenti e gli organici del personale;

e) i regolamenti per la esazione dei contributi;

f) i pagamenti ordinati sul fondo di garanzia costituito a termine dell'art. 5 della legge 3 aprile 1926.

Qualora gli organi deliberativi od esecutivi dell'associazione omettano di fare ciò a cui sarebbero tenuti, per legge, per regolamento o per statuto, o per il conseguimento delle finalità essenziali dell'Ente, il Prefetto o, nei congrui casi, il Ministro, può ordinare il compimento degli atti necessari, compresa l'iscrizione in bilancio delle spese e l'emissione dei mandati.

Contro le decisioni della Giunta provinciale amministrativa, del Prefetto o del Ministro, è ammesso, entro 15 giorni, il ricorso al Governo del Re.