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LEGGE 10 gennaio 1935, n. 112

Istituzione del libretto del lavoro. (035U0112)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/03/1935 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  20-3-1935 al: 29-1-2003
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Art. 1



Coloro i quali prestano la propria opera alle dipendenze altrui, compresi i lavoranti a domicilio, debbono essere forniti di un libretto personale di lavoro.

Sono eccettuati:

1° la moglie, i parenti e gli affini, non oltre il terzo grado, del datore di lavoro con lui conviventi ed a suo carico;

2° il personale avente funzioni direttive con responsabilità nell'andamento dell'azienda;

3° la gente di mare di 1ª categoria in quanto per essa viga l'obbligo di un particolare libretto;

4° i lavoranti esclusivamente a compartecipazione, compresi i mezzadri, ed i coloni parziari;

5° il personale di ruolo dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nonché il personale avventizio ordinario delle ferrovie dello Stato;

6° il personale di ruolo, o in altro modo assunto stabilmente, degli Enti ed istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato.