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REGIO DECRETO 20 dicembre 1934, n. 2299

Proroga al 31 dicembre 1935 delle disposizioni del R. decreto 1° dicembre 1930, n. 1644, relativo alla disciplina delle denuncie e dei contributi sindacali obbligatori. (034U2299)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/03/1935 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  5-3-1935 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtù delle facoltà a Noi delegate dall'art. 23 della legge 3 aprile 1926, n. 563;
Ritenuta la necessità di prorogare al 31 dicembre 1935 le norme relative alle denuncie ed ai contributi sindacali obbligatori;
Sentita la Commissione consultiva per la disciplina delle contribuzioni sindacali;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni e per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'agricoltura e foreste e per le comunicazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Sono prorogate al 31 dicembre 1935 le disposizioni del R. decreto 1° dicembre 1930, n. 1644, relative alla disciplina delle denuncie e dei contributi sindacali obbligatori.