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REGIO DECRETO-LEGGE 16 ottobre 1934, n. 1816

Disposizioni integrative dell'ordinamento universitario. (034U1816)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/12/1934
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 1 aprile 1935, n. 631 (in G.U. 21/05/1935, n. 119).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  2-12-1934 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare norme integrative dell'ordinamento universitario;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per la marina, e col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



L'anno accademico e l'anno finanziario, per gli Istituti d'istruzione superiore, hanno inizio il 29 ottobre e hanno termine il 28 ottobre dell'anno successivo.