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REGIO DECRETO-LEGGE 30 novembre 1933, n. 2435

Disciplina dei rapporti tra i titolari di concessioni speciali ed i coltivatori del tabacco. (033U2435)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/08/1934
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 20 dicembre 1934, n. 2298 (in G.U. 18/02/1935, n. 41).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 3-8-1934
al: 29-1-1971
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Considerata  la  necessita'  urgente  ed  assoluta  di  regolare  i
rapporti fra i  titolari  di  concessioni  speciali  di  coltura  del
tabacco per le Manifatture dello Stato ed i coltivatori nei  riguardi
della valutazione dei tabacchi  che  vengono  consegnati  allo  stato
sciolto nei magazzini generali delle concessioni speciali; 
 
  Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  I rapporti fra i titolari di concessioni speciali  di  coltura  del
tabacco per le Manifatture di Stato ed i coltivatori sono regolati da
contratti di durata uguale a quella delle licenze di coltivazione, la
efficacia dei quali rimane subordinata,  ai  sensi  dell'art.  2,  al
nulla osta dell'Amministrazione dei  monopoli  di  Stato  per  quanto
riflette la persona del coltivatore. 
 
  I  contratti  sono  depositati  con  la   domanda   definitiva   di
concessione speciale di  cui  all'art.  85  del  regolamento  per  la
coltivazione indigena  del  tabacco,  approvato  con  R.  decreto  12
ottobre 1924, n. 1590, e successive modificazioni.