stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 30 novembre 1933, n. 2435

Disciplina dei rapporti tra i titolari di concessioni speciali ed i coltivatori del tabacco. (033U2435)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/08/1934
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 20 dicembre 1934, n. 2298 (in G.U. 18/02/1935, n. 41).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  3-8-1934 al: 29-1-1971
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Considerata la necessità urgente ed assoluta di regolare i rapporti fra i titolari di concessioni speciali di coltura del tabacco per le Manifatture dello Stato ed i coltivatori nei riguardi della valutazione dei tabacchi che vengono consegnati allo stato sciolto nei magazzini generali delle concessioni speciali;
Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



I rapporti fra i titolari di concessioni speciali di coltura del tabacco per le Manifatture di Stato ed i coltivatori sono regolati da contratti di durata uguale a quella delle licenze di coltivazione, la efficacia dei quali rimane subordinata, ai sensi dell'art. 2, al nulla osta dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per quanto riflette la persona del coltivatore.

I contratti sono depositati con la domanda definitiva di concessione speciale di cui all'art. 85 del regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato con R. decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, e successive modificazioni.