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REGIO DECRETO 26 ottobre 1933, n. 2428

Fissazione del contributo dovuto dal comune di Offida ai sensi dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929, n. 8, e degli articoli 29 e 30 della legge 22 aprile 1932, n. 490. (033U2428)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/07/1934 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  12-7-1934 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto l'art. 2 del testo unico sulla finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Veduta la liquidazione eseguita dal Regio provveditore agli studi di Ancona del contributo da consolidare a carico del comune di Offida, in applicazione delle disposizioni sopra accennate, e la deliberazione di accettazione dell'Ente Interessato;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È approvata nell'annua somma di L. 12.000 la liquidazione del contributo che, con effetto dal 1° ottobre 1931, e sino al 31 dicembre dello stesso anno, il comune di Offida, della provincia di Ascoli Piceno, deve versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 29 della legge 22 aprile 1932, n. 490.