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REGIO DECRETO 26 ottobre 1933, n. 2428

Fissazione del contributo dovuto dal comune di Offida ai sensi dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929, n. 8, e degli articoli 29 e 30 della legge 22 aprile 1932, n. 490. (033U2428)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/07/1934 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 12-7-1934
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto l'art. 12 della legge 7 gennaio 1929, n. 8; 
 
  Veduti gli articoli 29 e 30 della legge 22 aprile 1932, n. 490; 
 
  Veduto l'art. 2 del testo unico sulla finanza locale, approvato con
R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175; 
 
  Veduta la liquidazione eseguita dal Regio provveditore  agli  studi
di Ancona del contributo  da  consolidare  a  carico  del  comune  di
Offida, in applicazione delle  disposizioni  sopra  accennate,  e  la
deliberazione di accettazione dell'Ente Interessato; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno e per le
finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' approvata nell'annua somma di  L.  12.000  la  liquidazione  del
contributo che, con effetto  dal  1°  ottobre  1931,  e  sino  al  31
dicembre dello stesso anno, il comune di Offida, della  provincia  di
Ascoli Piceno, deve versare  alla  Regia  tesoreria  dello  Stato  in
applicazione dell'art. 29 della legge 22 aprile 1932, n. 490.