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REGIO DECRETO 26 ottobre 1933, n. 2425

Determinazione dei contributi dovuti da alcuni Comuni del Lazio (Albano Laziale ed altri) per le Regie scuole ed i Regi corsi secondari di avviamento professionale. (033U2425)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/06/1934 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 6-6-1934
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto l'art. 12 della legge 7 gennaio 1929, n. 8; 
 
  Veduti gli articoli 29 e 30 della legge 22 aprile 1932, n. 490; 
 
  Veduto l'art. 2 del testo unico sulla finanza locale, approvato con
R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175; 
 
  Vedute le liquidazioni eseguite dal Regio provveditore  agli  studi
di Roma dei contributi da consolidare per gli ex  corsi  integrativi,
trasformati in Regie scuole e  Regi  corsi  secondari  di  avviamento
professionale,  e  le  deliberazioni  di  accettazione   dei   Comuni
interessati; 
 
  Considerato che, in attesa del presente provvedimento,  alcuni  dei
predetti Comuni eseguirono delle spese in  conto  dei  contributi  da
essi dovuti per il funzionamento delle Regie scuole e dei Regi  corsi
secondari  di  avviamento  professionale  agli  ex-corsi  integrativi
succeduti; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno e per le
finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' approvata la liquidazione del contributo che ciascuno dei Comuni
delle provincie di Roma e Viterbo, riportato nell'elenco  annesso  al
presente decreto, deve versare alla Regia tesoreria  dello  Stato  in
applicazione dell'art. 12  della  legge  7  gennaio  1929,  n.  8,  e
dell'art. 29 della legge 22 aprile 1932, n.  490,  il  cui  ammontare
rimane stabilito, per il periodo 1°  luglio  1930-31  dicembre  1931,
nella somma risultante dall'elenco stesso, il quale, d'ordine Nostro,
viene firmato dal Ministro proponente.