stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 26 ottobre 1933, n. 2425

Determinazione dei contributi dovuti da alcuni Comuni del Lazio (Albano Laziale ed altri) per le Regie scuole ed i Regi corsi secondari di avviamento professionale. (033U2425)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/06/1934 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
  • Allegati
Testo in vigore dal:  6-6-1934 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto l'art. 2 del testo unico sulla finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Vedute le liquidazioni eseguite dal Regio provveditore agli studi di Roma dei contributi da consolidare per gli ex corsi integrativi, trasformati in Regie scuole e Regi corsi secondari di avviamento professionale, e le deliberazioni di accettazione dei Comuni interessati;
Considerato che, in attesa del presente provvedimento, alcuni dei predetti Comuni eseguirono delle spese in conto dei contributi da essi dovuti per il funzionamento delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale agli ex-corsi integrativi succeduti;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È approvata la liquidazione del contributo che ciascuno dei Comuni delle provincie di Roma e Viterbo, riportato nell'elenco annesso al presente decreto, deve versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929, n. 8, e dell'art. 29 della legge 22 aprile 1932, n. 490, il cui ammontare rimane stabilito, per il periodo 1° luglio 1930-31 dicembre 1931, nella somma risultante dall'elenco stesso, il quale, d'ordine Nostro, viene firmato dal Ministro proponente.