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REGIO DECRETO 2 novembre 1933, n. 2418

Estensione ai salariati degli Enti locali dell'obbligo della iscrizione all'I.N.I.E.L. e modifiche all'ordinamento dell'Istituto stesso. (033U2418)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/05/1934

Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 7 giugno 1934, n. 1088 (in G.U. 17/07/1934, n. 166).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  11-5-1934 al: 21-12-2008
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dettare norme intese ad estendere al personale salariato dei Comuni, delle Provincie e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, l'obbligo della iscrizione all'Istituto nazionale di assistenza e previdenza a favore degli impiegati degli Enti locali;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto coi Ministri per le finanze e per l'educazione nazionale; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Al 1° comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 23 luglio 1925, n. 1605, modificato con l'art. 1 della legge 2 giugno 1030, n. 733, è sostituito il seguente:

«È costituito in Roma un «Istituto nazionale fascista per l'assistenza dei dipendenti degli Enti locali (già I.N.I.E.L.)».