stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 14 aprile 1934, n. 563

Disposizioni per la riduzione delle pigioni. (034U0563)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/04/1934
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 1934, n. 1037 (in G.U. 09/07/1934, n. 159).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  16-4-1934 al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 3, n. 2. della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di adeguare le pigioni per le locazioni degli immobili urbani alle condizioni attuali dell'economia generale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato di concerto coi Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Le pigioni per le locazioni degli immobili urbani sono ridotte:

a) del 12 per cento per gli immobili adibiti ad abitazione, compresi quelli in uso di collegi e altre comunità;

b) del 15 per cento per gli immobili adibiti a botteghe, uffici, alberghi, cliniche sanitarie, magazzini, e, in genere, ad uso di esercizio commerciale o industriale.

Qualora uno stesso immobile sia adibito in parte ad uso di abitazione e in parte ad uso diverso, e il prezzo di affitto sia unico, la misura della riduzione verrà applicata avendo riguardo all'uso prevalente.

In caso di contestazione deciderà il pretore del Mandamento, senza formalità di procedura, con provvedimento non soggetto a gravame.