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REGIO DECRETO 26 ottobre 1933, n. 2391

Modifiche allo statuto della Regia università di Roma. (033U2391)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/03/1934 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  31-3-1934 al: 9-2-2011
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto lo statuto della Regia università di Roma, approvato con R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e modificato con i Regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2819; 20 settembre 1928, n. 3018; 31 ottobre 1929, n. 2483; 30 ottobre 1930, n. 1828; 1° ottobre 1931, n. 1329; 22 ottobre 1931, n. 1754 e 27 ottobre 1932, n. 2090;

Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche della Regia università predetta;

Veduti gli articoli 1 e 80 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

Veduto il R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 812;

Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Regia università di Roma, approvato e modificato con i Regi decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato nel modo seguente:

Dopo l'art. 24 è aggiunto il seguente, modificandosi in conseguenza gli articoli successivi e i loro riferimenti:

« Art. 25. - Le Commissioni per gli esami di profitto delle Scuole di perfezionamento sono nominate dal preside della Facoltà d'intesa con i direttori delle singole Scuole e sono costituite secondo le norme indicate all'art. 14; quelle per gli esami di diploma di perfezionamento sono nominate dal rettore dell'Università sentito il preside della Facoltà e il direttore di ciascuna Scuola, e si compongono di sette membri fra i quali sei professori di ruolo delle materie pertinenti alla Scuola o di materie affini e un libero docente di una tra le materie stesse ».

Art. 34 (già 33). - È sostituito dal seguente:

« Possono iscriversi all'istituto gli studenti e i laureati in giurisprudenza e gli studenti o laureati stranieri iscritti a corsi singoli dell'Università ».

Art. 38 (già 37). - È soppresso l'ultimo comma.

Art. 46 (già 45). - È sostituito dal seguente:

« Possono iscriversi all'istituto gli studenti e i laureati in giurisprudenza e gli studenti o laureati stranieri iscritti a corsi singoli dell'Università ».

Art. 49 (già 48). - Il 2° comma è sostituito dal seguente:

« Alla Scuola possono iscriversi i laureati in giurisprudenza.
Possono anche iscriversi, con le norme di cui all'articolo 75 del regolamento generale universitario, gli stranieri la cui preparazione scientifica sia riconosciuta idonea dal Consiglio della Scuola ma in ogni caso essi avranno soltanto diritto al rilascio di un attestato del profitto riportato ».

Dopo l'articolo anzidetto sono inserite le norme per il nuovo « istituto di filosofia del diritto » ed è in conseguenza modificata ulteriormente la numerazione degli articoli successivi e dei loro riferimenti.

« Istituto di filosofia del diritto.

Art. 61. - L'istituto di filosofia del diritto, annesso alla Facoltà di giurisprudenza della Regia università di Roma, ha lo scopo di promuovere il perfezionamento e il progresso negli studi della detta materia e di quelle che vi si connettono.

Esso funziona quale Scuola di perfezionamento per i laureati e quale seminario per gli studenti dell'Università, guidandoli nelle indagini scientifiche attinenti alle discipline cui esso si riferisce.

Alla Scuola di perfezionamento possono essere iscritti i laureati in giurisprudenza, in scienze politiche o in filosofia. Possono anche esservi iscritti, con le norme di cui all'art. 75 del Regolamento generale universitario, gli stranieri la cui preparazione scientifica sia riconosciuta idonea dal Consiglio direttivo dell'istituto, ma in ogni caso essi avranno soltanto diritto al rilascio di un attestato del profitto riportato.

Art. 62. - L'istituto comprende i seguenti insegnamenti:

1. Filosofia del diritto (corso ufficiale e corsi pareggiati o complementari);

2. Storia delle istituzioni e dottrine politiche;

3. Dottrina generale dello Stato;

4. Etica;

5. Sociologia;

6. Diritto comparato.

Con deliberazione del Consiglio direttivo dell'istituto potrà inoltre essere consigliata ai giovani, di anno in anno, l'iscrizione ad altri insegnamenti delle Facoltà di giurisprudenza, di scienze politiche e di lettere e filosofia.

Art. 63. - Il Consiglio direttivo dell'istituto è costituito dal professore ufficiale di filosofia del diritto, che lo presiede, e dagli altri professori ufficiali che insegnino le materie sopra indicate.

Art. 64. - I laureati e gli stranieri che si iscrivono alla Scuola di perfezionamento devono pagare le tasse e sopratasse seguenti:

L. 100 tassa d'iscrizione;

L. 50 sopratassa di diploma;

L. 200 tassa di diploma.

Art. 65. - Il corso della Scuola di perfezionamento ha la durata di un anno.

Per ottenere il diploma di perfezionamento il candidato, oltre ad aver superato gli esami di profitto sulle materie elencate nell'art. 62, deve presentare una memoria originale e sostenere innanzi ad una Commissione, composta secondo l'art. 25, una discussione sull'argomento della memoria stessa o su altri affini.

Agli studenti iscritti al seminario, che abbiano frequentato assiduamente i corsi e partecipato attivamente alle esercitazioni, potrà essere rilasciato, al termine dell'anno accademico, un attestato degli studi compiuti e del profitto riportato ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 ottobre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

Ercole.

Visto, il Guardasigilli: De Francisci.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1934 - Anno XII

Atti del Governo, registro 345, luglio 41. - Mancini.