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LEGGE 29 gennaio 1934, n. 333

Delegazione al Governo di riformare le disposizioni legislative sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli operai sul lavoro. (034U0333)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/03/1934 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  13-3-1934 al: 15-12-2009
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Art. 1



Il Governo del Re è autorizzato:

a) ad emanare norme legislative di riforma delle disposizioni vigenti per gli infortuni degli operai sul lavoro nell'industria;

b) a coordinare le norme stesse con le altre leggi dello Stato;

c) a raccogliere in unico testo, con opportune modificazioni, soppressioni ed integrazioni, tutte le disposizioni che regolano la materia.