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LEGGE 8 febbraio 1934, n. 331

Stato giuridico della gente dell'aria. (034U0331)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/03/1934 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  28-3-1934 al: 3-6-1936
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Art. 1



Agli effetti della presente legge sono considerate come gente dell'aria le seguenti due categorie di personale:

La prima comprende:

a) il personale destinato al comando ed al pilotaggio degli aeromobili, esclusi i proprietari piloti di aeromobili da turismo;

b) il personale addetto agli apparati motori ed agli altri macchinari di bordo;

c) il personale addetto ai servizi complementari di bordo.

La seconda comprende:

a) il personale tecnico direttivo dei cantieri e delle officine aeronautiche;

b) i capiscalo;

c) il personale non navigante delle linee aeree, il personale delle linee civili, di campi scuola e di collaudo.