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REGIO DECRETO 26 ottobre 1933, n. 2378

Modifiche allo statuto della Regia università di Siena. (033U2378)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/03/1934 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  25-3-1934 al: 9-2-2011
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto lo statuto della Regia università di Siena, approvato con R. decreto 3 ottobre 1927, n. 2831, e modificato con Regi decreti 31 ottobre 1929, n. 2395, 30 ottobre 1930, n. 1771, 22 ottobre 1931, n. 1421, e 27 ottobre 1932, n. 2078;

Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle Autorità accademiche della Regia università predetta;

Veduti gli articoli 1, 80 e 86 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

Veduto il R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 812;

Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Regia università di Siena, approvato e modificato con i Regi decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato nel modo seguente:

Il titolo IV, che concerne l'ordinamento della Scuola di farmacia e che è costituito dagli articoli 37 a 55, è sostituito dal seguente che comprende gli articoli 37 a 51, intendendosi in conseguenza modificata la numerazione degli articoli successivi e dei loro riferimenti:

«Art. 37. - La Scuola conferisce la laurea in chimica e farmacia, la laurea in farmacia ed il diploma in farmacia.

Il corso di studi per la laurea in chimica e farmacia dura 5 anni, quello per la laurea in farmacia 4 anni, quello per il diploma in farmacia 4 anni.

Art. 38. - Le materie d'insegnamento della Scuola sono le seguenti:

1. Chimica generale ed inorganica;

2. Fisica sperimentale;

3. Matematica per chimici;

4. Botanica;

5. Istituzioni di anatomia;

6. Fisiologia;

7. Chimica organica;

8. Mineralogia;

9. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale);

10. Chimica fisica;

11. Chimica analitica;

12. Chimica bromatologica;

13. Chimica biologica;

14. Materia medica e farmacologia;

15. Tecnica farmaceutica;

16. Igiene e principi di microbiologia ed immunologia.

A lato di questi insegnamenti si svolgono i seguenti corsi di esercitazioni pratiche:

1. Preparazioni chimiche;

2. Analisi chimica qualitativa;

3. Analisi chimica quantitativa;

4. Botanica;

5. Mineralogia;

6. Chimica farmaceutica e tossicologica; preparazioni farmaceutiche;

7. Chimica bromatologica;

8. Chimica biologica;

9. Farmacologia;

10. Tecnica farmaceutica;

11. Igiene.

Art. 39. - Lo studente che aspira a conseguire la laurea in chimica e farmacia e che non segua il piano degli studi consigliato, deve, nei primi quattro anni di corso, prendere iscrizione e superare gli esami di almeno 13 materie scelte fra quelle elencate nell'art. 38 o anche fuori di queste purché tale scelta comprenda tutte quelle materie che servono a dare alla laurea la sua caratteristica ed a conservarle quell'indirizzo che la Scuola ha voluto darle. Comunque, in questi casi lo studente ha l'obbligo di sottoporre all'approvazione della Scuola, entro quindici giorni dall'inizio dell'anno accademico, il piano degli studi che desidera seguire.

Inoltre egli deve frequentare i corsi pratici consigliati dalla Scuola e superare le prove di esame su quelli che la Scuola indicherà; deve poi, nel quinto anno di corso, o anche durante l'ultimo biennio (quarto e quinto anno), compiere almeno 12 mesi di pratica farmaceutica presso una delle farmacie che allo scopo vengono indicate anno per anno dalla Scuola.

Art. 40. - Alla fine del quarto anno lo studente che abbia superati tutti gli esami di profitto viene ammesso all'esame di laurea in chimica e farmacia consistente in una prova pratica ed in una prova orale. La prova pratica comprende una analisi qualitativa, un'analisi quantitativa, due saggi farmaceutici ed un saggio tossicologico. La prova orale comprende la discussione di una dissertazione scritta presentata alla segreteria dell'Università almeno 15 giorni prima dell'esame di laurea.

Alla fine del quinto anno, dietro esibizione di un certificato del direttore della farmacia presso la quale ha compiuto la pratica lo studente viene ammesso ad un esame pratico integrativo dell'esame di laurea, avente per oggetto la illustrazione della farmacopea, il riconoscimento di piante e droghe medicinali, la legislazione sanitaria e quanto altro possa riferirsi all'esercizio della professione di farmacista.

Art. 41. - L'esame di laurea in chimica e farmacia si dà in due sedute, una alla fine del quarto ed una alla fine del quinto anno.

Alla fine del quarto anno lo studente deve presentare una dissertazione scritta su indagini sperimentali da lui eseguite nel laboratorio di chimica farmaceutica e di materie strettamente affini alla farmacia.

Il candidato deve inoltre:

1° superare tre prove di analisi chimica qualitativa, quantitativa e tossicologica, da eseguirsi sotto la sorveglianza di uno o pia membri della Commissione, nel laboratorio di chimica farmaceutica;

2° superare una prova di analisi o preparazione di due prodotti farmaceutici (indicati dall'estrazione a sorte), da eseguirsi come al n. 1;

3° sostenere un esame orale, che deve comprendere la discussione della dissertazione scritta e la discussione delle prove pratiche indicate ai numeri 1° e 2°;

4° presentare il titolo di una dissertazione (tesina) su argomento inerente a materie biologiche.

Art. 42. - La Commissione per la laurea in chimica e farmacia si compone di 11 membri tra i quali debbono essere sempre il Preside della Scuola, presidente, ed i professori di chimica generale ed inorganica, chimica farmaceutica e tossicologica, materia medica e farmacologia, botanica ed almeno un libero docente. Per l'esame pratico fa parte della Commissione anche un provetto farmacista.

Art. 43. - Lo studente che aspira a conseguire la laurea in farmacia e che non segua il piano degli studi consigliato, deve, nei quattro anni di corso, prendere iscrizione e superare gli esami in almeno 12 materie scelte fra quelle elencate nell'art. 38 o anche fuori di queste purché tale scelta comprenda tutte quelle materie che servono a dare alla laurea la sua caratteristica ed a conservarle quell'indirizzo che la Scuola ha voluto darle. Comunque, in questi casi lo studente ha l'obbligo di sottoporre all'approvazione della Scuola, entro quindici giorni dall'inizio dell'anno accademico, il piano degli studi che desidera seguire.

Egli deve inoltre frequentare i corsi pratici consigliati dalla Scuola e superare le prove di esame su quelli che la Scuola indicherà; deve poi compiere durante l'ultimo biennio (terzo e quarto anno) almeno 12 mesi di pratica farmaceutica presso una delle farmacie che allo scopo vengono indicate anno per anno dalla Scuola.

Art. 44. - Alla fine del quarto anno lo studente che abbia superato tutti gli esami di profitto ed abbia presentato il certificato del direttore della farmacia presso la quale ha compiuto la pratica, viene ammesso all'esame di laurea in farmacia consistente in una prova pratica ed in una orale. La prova pratica, comprende: a) preparazione di un prodotto farmaceutico; b) riconoscimento e saggi di purezza - qualitativi e quantitativi - di due prodotti farmaceutici; c) prova pratica di chimica biologica; d) saggio biologico di un medicamento; e) riconoscimento di piante e droghe medicinali. L'esame orale comprende la discussione di una dissertazione scritta, presentata almeno 15 giorni prima degli esami e la dimostrazione della conoscenza dei medicamenti, delle droghe e delle piante medicinali, nonché dell'arte di ricettare, della farmacopea e della legislazione sanitaria in quanto ha attinenza con la farmacia.

Art. 45. - La Commissione per la laurea in farmacia è composta di nove membri, fra i quali debbono essere sempre il Preside della Scuola, presidente, ed i professori di chimica generale ed inorganica, chimica farmaceutica e tossicologica, materia medica e farmacologia, istituzioni di anatomia, fisiologia, chimica biologica, igiene ed un libero docente.

Per l'esame pratico, fa parte della Commissione anche un provetto farmacista.

Art. 46. - Lo studente che aspira a conseguire il diploma in farmacia e che non segua il piano degli studi consigliato, deve nei primi tre anni di corso, prendere iscrizione e superare gli esami di almeno sette materie scelte fra quelle elencate nell'art. 38 o anche fiori di queste purché tale scelta comprenda tutte quelle materie che servono a dare al diploma la sua caratteristica ed a conservargli quell'indirizzo che la Scuola, ha voluto dargli. Comunque, in questi casi lo studente ha obbligo di sottoporre all'approvazione della Scuola, entro quindici giorni dall'inizio dell'anno accademico, il piano degli studi che desidera seguire.

Egli deve inoltre frequentare i corsi pratici consigliati dalla Scuola e superare le prove di esami su quelli che Scuola indicherà; deve poi compiere almeno per 12 mesi la pratica farmaceutica, nel quarto anno o anche durante l'ultimo biennio (terzo e quarto anno) presso una delle farmacie che allo scopo vengono indicate anno per anno dalla Scuola.

Art. 47. - L'esame di diploma in farmacia si dà in due sedute, una alla fine del terzo ed una alla fine del quarto anno.

Alla fine del terzo anno il candidato deve superare le seguenti prove:

a) un'analisi di chimica qualitativa, che il candidato eseguisce nel laboratorio di chimica farmaceutica, presenti due o un membro della Commissione esaminatrice, alla quale ne rende conto con apposita relazione scritta;

b) un'analisi o preparazione di due prodotti farmaceutici (indicati dall'estrazione a sorte) da eseguirsi nel laboratorio di chimica farmaceutica sotto la sorveglianza del direttore;

c) una prova orale nella quale il candidato è tenuto alla discussione degli esami precedenti ed a rispondere a qualunque interrogazione sui soggetti più comuni e più importanti dell'analisi chimica.

Il candidato non può essere ammesso alla prova orale se non ha superato le due prove pratiche.

Alla fine del quarto anno il candidato deve presentarsi ad un esame pratico, nel quale dimostri conoscenza dei medicamenti, delle droghe e delle piante medicinali e deve rispondere sull'arte di ricettare, sulla farmacopea e sulla legislazione sanitaria in quanto ha attinenza con la farmacia.

Art. 48. - La Commissione per la prima parte degli esami di diploma in farmacia alla fine del terzo anno è costituita da almeno sette membri, tra i quali debbono essere sempre il Preside della Scuola, presidente, i professori di chimica generale e inorganica, di chimica farmaceutica e tossicologica, di materia medica e farmacologia ed un libero docente.

Per l'esame pratico, da sostenersi alla fine del quarto anno, alla Commissione costituita come al precedente comma si aggiunge il professore di botanica e un provetto farmacista.

Mancando uno dei professori ufficiali delle materie indicate nel primo comma od essendo lo stesso Preside insegnante di una di esse, il Rettore, udito il Preside della Scuola, può scegliere un altro professore ufficiale insegnante nella Scuola, che nel caso dell'esame di diploma in farmacia deve essere preferibilmente quello di botanica.

Art. 49. - I laureati in chimica pura, che aspirano alla laurea in chimica e farmacia, sono ammessi al quarto anno purché comprovino di avere seguito per un anno il corso di chimica farmaceutica e tossicologica; i laureati in chimica industriale ed in agraria sono ammessi al terzo anno; i laureati in fisica, in scienze naturali, in medicina e chirurgia ed in ingegneria civile ed industriale, al secondo anno; i diplomati in farmacia possono essere ammessi al terzo anno. La Scuola, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati, determina il numero minimo degli insegnamenti e delle esercitazioni che, caso per caso, devono essere seguiti e formare oggetto di esame, e consiglia l'ordine degli studi.

In ogni caso i richiedenti devono essere forniti del diploma di maturità classica o scientifica conseguito tanti anni prima quanti sono quelli per i quali si concede l'abbreviazione di corso.

Art. 50. - I laureati in chimica che aspirano a conseguire la laurea in farmacia, possono essere ammessi al terzo anno. Anche i diplomati in farmacia possono essere iscritti al terzo anno del corso per la laurea in farmacia.

In ogni caso i richiedenti devono essere forniti del diploma di maturità classica o scientifica conseguito tanti anni prima quanti sono quelli per i quali si concede l'abbreviazione di corso.

Art. 51. - I laureati in chimica possono essere iscritti al quarto anno del corso per il diploma in farmacia, qualora comprovino di avere seguito per un anno il corso di chimica farmaceutica e tossicologica; in caso contrario sono ammessi al terzo anno.

I laureati in chimica industriale, in agraria, in ingegneria civile ed industriale, possono essere iscritti al terzo anno di corso per il diploma in farmacia, qualora comprovino di aver seguito per un anno il corso di chimica farmaceutica e tossicologica; in caso contrario sono ammessi al secondo anno.

I laureati in fisica, in scienze naturali, in medicina e chirurgia, in veterinaria, possono essere iscritti al secondo anno.

In ogni caso i richiedenti devono essere forniti del diploma di maturità classica o scientifica conseguito tanti anni prima quanti sono quelli per i quali si concede l'abbreviazione di corso».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 ottobre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE

Ercole.

Visto, il Guardasigilli: De Francisci.

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1934 - Anno XII

Atti del Governo, registro 345, foglio 3. - Mancini.