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LEGGE 5 febbraio 1934, n. 307

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1699, contenente nuove disposizioni per l'industria zolfifera nazionale. (034U0307)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/03/1934 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  7-3-1934 al: 21-12-2008
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1699, contenente nuove disposizioni per l'industria zolfifera nazionale, con le seguenti modificazioni:

Al comma 5° dell'art. 1, alle parole «a giudizio insindacabile dell'Ufficio» sono sostituite le seguenti: «a giudizio insindacabile del Ministero delle corporazioni».

Al comma 1° dell'art. 2, alle parole «sei membri» sono sostituite le parole «sette membri».

I comma 4 e 5 dello stesso art. 2 sono sostituiti dai seguenti:

«Quattro membri sono scelti fra i concessionari o esercenti di miniere di zolfo; uno su designazione del Banco di Sicilia e della Cassa di risparmio Vittorio Emanuele II per le Provincie siciliane; uno su designazione della Confederazione fascista dei sindacati dell'industria, e uno su designazione dell'Istituto nazionale per l'esportazione.

«Tutti i membri durano in carica 4 anni. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza degli intervenuti in caso di parità, di voti prevale il voto del presidente».

Il 1° e 2° comma dell'art. 12 sono sostituiti dai seguenti:

«La vendita del minerale di zolfo non può essere effettuata dai produttori se non previa autorizzazione da concedersi nei singoli casi dal Ministro per le corporazioni, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio.

« La lavorazione (molitura e ventilazione) del minerale di zolfo e la vendita del prodotto così ottenuto sono consentite sotto le condizioni che saranno stabilite con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze, a quelle aziende che abbiano effettuato tali lavorazioni e vendite prima dell'entrata in vigore del presente decreto, e ciò in misura non eccedente la media delle rispettive produzioni accertate nel triennio 1930-1932».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta, nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 febbraio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Jung - De Francisci.

Visto, il Guardasigilli: De Francisci.