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LEGGE 22 gennaio 1934, n. 36

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, riguardante l'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore. (034U0036)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/01/1934 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 30-1-1934
                          VITTORIO EMANUELE 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  E' convertito in legge il R. decreto-legge  27  novembre  1933,  n.
1578, riguardante l'ordinamento delle professioni di  avvocato  e  di
procuratore, con le modificazioni seguenti: 
 
  Il terzo comma dell'art. 3 e' sostituito dal seguente: 
 
  «E' infine incompatibile con ogni altro impiego  retribuito,  anche
se consistente nella prestazione di opera di assistenza o  consulenza
legale, che non abbia carattere scientifico o letterario». 
 
  La lettera d) del primo comma  dell'art.  14  e'  sostituita  dalla
seguente: 
 
  «d) danno il parere sulla liquidazione degli onorari  di  avvocato,
nei casi preveduti negli articoli 59 e 61». 
 
  Nell'art. 42, dopo 343 sono aggiunte le  parole  «comma  secondo  e
terzo» e dopo 595 sono aggiunte le parole «comma quarto». 
 
  L'ultimo periodo del secondo comma dell'art. 52 e'  sostituito  dal
seguente: 
 
  «Con lo stesso decreto Reale sono nominati il presidente,  il  vice
presidente e il segretario fra i componenti della Commissione». 
 
  Il quinto comma dell'art. 59 e' sostituito dal seguente: 
 
  «Per quanto riguarda l'onorario di avvocato, alla nota delle  spese
puo' essere unito, all'atto della presentazione di essa  ed  in  ogni
caso non oltre dieci giorni dall'assegnazione della causa a sentenza,
il parere del Direttorio del Sindacato degli avvocati e procuratori». 
 
  L'art. 61 e' sostituito dal seguente: 
 
  «L'onorario dell'avvocato, nei confronti del  proprio  cliente,  in
materia sia giudiziale, sia  stragiudiziale,  e'  determinato,  salvo
patto speciale, in base ai criteri di  cui  all'articolo  57,  tenuto
conto della gravita' e del numero delle questioni trattate. 
 
  «Tale onorario, in relazione alla specialita' della controversia  o
al pregio o al  risultato  dell'opera  prestata,  puo'  essere  anche
maggiore di quello liquidato a carico della  parte  condannata  nelle
spese». 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 22 gennaio 1934 - Anno XII 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                      MUSSOLINI - DE FRANCISCI - JUNG 
 
  Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.