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LEGGE 22 gennaio 1934, n. 36

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, riguardante l'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore. (034U0036)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/01/1934 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  30-1-1934

Art. 1

VITTORIO EMANUELE

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, riguardante l'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore, con le modificazioni seguenti:

Il terzo comma dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

«È infine incompatibile con ogni altro impiego retribuito, anche se consistente nella prestazione di opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere scientifico o letterario».

La lettera d) del primo comma dell'art. 14 è sostituita dalla seguente:

«d) danno il parere sulla liquidazione degli onorari di avvocato, nei casi preveduti negli articoli 59 e 61».

Nell'art. 42, dopo 343 sono aggiunte le parole «comma secondo e terzo» e dopo 595 sono aggiunte le parole «comma quarto».

L'ultimo periodo del secondo comma dell'art. 52 è sostituito dal seguente:

«Con lo stesso decreto Reale sono nominati il presidente, il vice presidente e il segretario fra i componenti della Commissione».

Il quinto comma dell'art. 59 è sostituito dal seguente:

«Per quanto riguarda l'onorario di avvocato, alla nota delle spese può essere unito, all'atto della presentazione di essa ed in ogni caso non oltre dieci giorni dall'assegnazione della causa a sentenza, il parere del Direttorio del Sindacato degli avvocati e procuratori».

L'art. 61 è sostituito dal seguente:

«L'onorario dell'avvocato, nei confronti del proprio cliente, in materia sia giudiziale, sia stragiudiziale, è determinato, salvo patto speciale, in base ai criteri di cui all'articolo 57, tenuto conto della gravità e del numero delle questioni trattate.

«Tale onorario, in relazione alla specialità della controversia o al pregio o al risultato dell'opera prestata, può essere anche maggiore di quello liquidato a carico della parte condannata nelle spese».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - DE FRANCISCI - JUNG

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.