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REGIO DECRETO-LEGGE 5 ottobre 1933, n. 1314

Regime fiscale degli oli di semi. (033U1314)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/11/1933
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 gennaio 1934, n. 231 (in G.U. 28/02/1934, n. 49).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  3-11-1933 al: 21-9-1934
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il testo unico di leggi d'imposta sulla fabbricazione degli oli di semi, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare il regime fiscale degli oli di semi;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È stabilita un'imposta di fabbricazione nella misura di L. 65 per quintale sugli oli di semi di ogni specie prodotti nel Regno sia da semi esteri sia da semi nazionali.

Nella stessa misura è stabilita una sovratassa di confine per gli oli di semi importati dall'estero.

La imposta è dovuta indipendentemente dalla qualità e dalla destinazione del prodotto, eccezione fatta per gli oli destinati ad esclusivo uso medicinale quando siano preparati nelle farmacie.