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REGIO DECRETO 11 agosto 1933, n. 1286

Modificazioni ed aggiunte al testo unico delle leggi sulla istruzione elementare circa l'ordinamento degli istituti per la formazione delle insegnanti per le scuole del grado preparatorio. (033U1286)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/10/1933 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  31-10-1933 al: 26-5-1958
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il testo unico delle, leggi e delle norme giuridiche sulla istruzione elementare approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo

Art. 1



All'art. 41 del testo unico approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, è sostituito il seguente:

«Sono istituite sei scuole magistrali con il fine di formare le insegnanti per le scuole del grado preparatorio. È compresa in tale numero quella a tipo speciale istituita col R. decreto 5 febbraio 1928, n. 781.

«Le convenzioni con gli Enti locali per la istituzione di dette scuole sono approvate con decreto Reale promosso dal Ministro per la educazione nazionale di concerto con quello per le finanze».