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REGIO DECRETO 29 luglio 1933, n. 1096

Modificazioni al R. decreto 5 maggio 1910, n. 472, che approva il regolamento per la esecuzione del testo unico 16 luglio 1905, n. 646, sul credito fondiario. (033U1096)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/09/1933 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  19-9-1933 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visti gli articoli 14 e 88 del R. decreto 5 maggio 1910, n. 472, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge (testo unico) 16 luglio 1905, n. 616, sul credito fondiario, e delle leggi 22 dicembre 1905, n. 592 e 22 dicembre 1907, n. 794;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

La facoltà di creare cartelle per serie distinte in ciascun saggio d'interesse, prevista per il solo Istituto italiano di credito fondiario dall'art. 88 del R. decreto 5 maggio 1910, n. 472, è estesa a tutti gli istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - JUNG

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

Atti del Governo, registro 335, foglio 149. - MANCINI.