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REGIO DECRETO 27 ottobre 1932, n. 2104

Modifiche allo statuto della Regia scuola d'ingegneria di Milano. (032U2104)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/07/1933 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  16-7-1933 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto lo statuto della Regia scuola d'ingegneria di Milano, approvato con R. decreto 30 ottobre 1930, n. 1829, e modificato con R. decreto 1° ottobre 1931, n. 1281;
Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche della Regia scuola d'ingegneria predetta;
Veduti i Regi decreti 7 ottobre 1926, n. 1977 e 14 giugno 1928, n. 1590, concernenti gli studi universitari d'ingegneria;
Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Lo statuto della Regia scuola d'ingegneria di Milano, approvato e modificato con i Regi decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato nel modo seguente:

È

soppresso l'art. 3. In conseguenza di tale soppressione e delle aggiunte che saranno disposte è modificata la numerazione degli articoli successivi e dei loro riferimenti. Prima dell'art. 1, all'indicazione «Titolo I, ordinamento didattico» è aggiunta l'indicazione «Capo I - Disposizioni generali».

Art. 1



- È sostituito dal seguente:

«La Regia scuola d'ingegneria di Milano ha per fine di impartire l'istruzione scientifica, tecnica ed artistica necessaria per conseguire le lauree in ingegneria civile, in ingegneria industriale meccanica, in ingegneria industriale chimica, in ingegneria industriale elettrotecnica ed in architettura e di perfezionare nei diversi rami dell'ingegneria i laureati in ingegneria».

Art. 2.

- È sostituito dal seguente:

«Tanto gli studi d'ingegneria che quelli di architettura si compiono in cinque anni e sono divisi in due periodi: uno biennale di studi propedeutici ed uno triennale di studi di applicazione».

Dopo l'art. 3 (già 4) è inserita l'indicazione: «Capo II - Disposizioni particolari per gli studi della Scuola d'ingegneria » ed è inoltre inserito il seguente articolo:

«Art. 4. - Possono essere ammessi al primo anno dei biennio di studi propedeutici d'ingegneria coloro che sono forniti dei titoli prescritti dal R. decreto 30 settembre 1923; n. 2102, e successive modificazioni.

Possono essere ammessi al primo anno del triennio di applicazione d'ingegneria coloro i quali abbiano superato l'esame di licenza dal biennio propedeutico, secondo le norme de R. decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1590».

Art. 5.

- È sostituito dai due seguenti:

«Art. 5. - Le materie d'insegnamento obbligatorie de biennio propedeutico d'ingegneria sono le seguenti:

Analisi matematica (I e II);

2. Geometria analitica e proiettiva;

3. Geometria descrittiva (I e II);

4. Fisica sperimentale (I e II);

5. Chimica generale inorganica con elementi di organica;

6. Disegno d'ornato;

7. Meccanica razionale;

8. Elementi di disegno di architettura;

9. Mineralogia;

10. Geologia;

11. Tedesco o inglese (corsi - biennali);

12. Chimica organica.

Gli esami delle materie dal numero I al numero 8 sono obbligatori per l'ammissione all'esame di licenza. Quelli di cui ai numeri 9, 10 e 11 possono essere sostenuti anche durante il triennio di applicazione. L'esame di cui al n. 12, che può essere sostenuto anche nel triennio di applicazione, è obbligatorio soltanto per gli allievi ingegneri industriali chimici e meccanici. Gli allievi che hanno compiuto il biennio presso altre Scuole e non hanno seguito il corso separato di chimica organica, devono frequentarlo durante il primo anno di applicazione.

Art. 6.

- Le materie d'insegnamento e relative esercitazioni nel triennio di scienze tecniche ed applicative d'ingegneria sono le seguenti:

1. Meccanica applicata alle costruzioni;

2. Meccanica applicata alle macchine;

3. Fisica tecnica;

4. Elementi di elettrotecnica;

5. Disegno di architettura;

6. Materiali da costruzione;

7. Agraria;

8. Storia dell'arte;

9. Topografia e geodesia (I e II);

10. Tecnica delle costruzioni;

11. Macchine termiche e idrauliche;

12. Idraulica generale e costruzioni idrauliche (I e II);

13. Architettura pratica (I e II);

14. Igiene applicata all'ingegneria;

15. Economia rurale ed estimo;

16. Costruzioni stradali e materiale ferroviario fisso;

17. Materiale ferroviario mobile ed esercizio ferroviario;

18. Ponti e grandi strutture speciali;

19. Tecnica urbanistica;

20. Materie giuridiche.

Triennio per gli allievi ingegneri industriali meccanici:

1. Meccanica applicata alle costruzioni;

2. Meccanica applicata alle macchine;

3. Fisica tecnica;

4. Elementi di elettrotecnica;

5. Disegno di macchine;

6. Chimica analitica;

7. Materiali da costruzione;

8. Topografia;

9. Economia politica e industriale;

10. Tecnica delle costruzioni;

11. Macchine termiche e idrauliche;

12. Costruzione delle macchine;

13. Idraulica generale e costruzioni idrauliche (I);

14. Chimica industriale (I e II);

15. Tecnologia e impianti industriali (I e II);

16. Ponti e grandi strutture speciali;

17. Costruzioni stradali e materiale ferroviario fisso;

18. Materiale ferroviario mobile ed esercizio ferroviario;

19. Metallurgia e miniere;

20. Costruzioni aeronautiche;

21. Igiene applicata all'ingegneria;

22. Costruzione dei motori termici ed idraulici.

Triennio per gli allievi ingegneri industriali chimici:

1. Meccanica applicata alle costruzioni;

2. Meccanica applicata alle macchine;

3. Fisica tecnica;

4. Elementi di elettrotecnica;

5. Chimica analitica;

6. Disegno di macchine;

7. Materiale da costruzione;

8. Topografia;

9. Economia politica e industriale;

10. Tecnica delle costruzioni;

11. Macchine termiche e idrauliche;

12. Costruzione delle macchine;

13. Idraulica generale e costruzioni idrauliche (I);

14. Tecnologie e Impianti industriali (I e II);

15. Chimica industriale (I e II);

16. Macchinario delle industrie chimiche (I e II);

17. Chimica fisica e metallurgica;

18. Tecnologia chimica del calore e dei combustibili;

19. Analisi chimica industriale (I e II);

20. Elettrochimica ed elettrometallurgia;

21. Tecnologie elettrochimiche;

22. Chimica delle sostanze coloranti;

23. Metallurgia e miniere;

24. Igiene applicata all'ingegneria;

25. Chimica agraria;

26. Chimica dei prodotti di fermentazione.

Gli allievi hanno facoltà di limitare a tre i corsi indicati coi nn. 21 22, 23, 25, 26; nella detta eventuale limitazione la scelta dei tre corsi deve ottenere il consenso preventivo della direzione.

Triennio per gli allievi ingegneri industriali elettrotecnici:

1. Meccanica applicata alle costruzioni;

2. Meccanica applicata alle macchine;

3. Fisica tecnica;

4. Elementi di elettrotecnica;

5. Disegno di macchine;

6. Chimica analitica;

7. Materiali da costruzione;

8. Topografia;

9. Economia politica ed industriale;

10. Tecnica delle costruzioni;

11. Macchine termiche e idrauliche;

12. Costruzione delle macchine;

13. Idraulica generale e costruzioni idrauliche (I);

14. Tecnologie e impianti industriali (I);

15. Elettrotecnica generale (I e II);

16. Tecnologie elettriche (I e II);

17. Costruzioni idroelettriche;

18. Elettrochimica ed elettrometallurgia;

19. Misure elettriche di laboratorio;

20. Costruzioni elettromeccaniche;

21. Trazione e in particolare trazione elettrica;

22. Metallurgie e miniere;

23. Igiene applicata all'ingegneria;

24. Costruzione dei motori termici ed idraulici.

Dopo i predetti articoli 5 e 6 è inserita l'indicazione: «Capo III - Disposizioni particolari per gli studi della Facoltà di architettura» e sono inoltre inseriti i seguenti cinque articoli:

«Art. 7. - Possono essere ammessi al primo anno del biennio di studi propedeutici di architettura coloro che siano forniti dei titoli indicati al primo comma dell'art. 4 o che abbiano superato l'esame di maturità artistica.

Possono essere ammessi al primo anno del triennio di applicazione di architettura coloro i quali abbiano preso iscrizione e superato gli esami in tutte le materie del biennio di cui all'articolo seguente.

Art. 8.

- Le materie d'insegnamento obbligatorie nel biennio propedeutico di architettura sono le seguenti:

I Anno:

1. Analisi matematica I (introduzione al calcolo e geometria analitica);

2. Geometria proiettiva e descrittiva;

3. Disegno architettonico ed elementi di composizione I;

4. Storia dell'arte e stili dell'architettura I;

5. Disegno dal vero;

6. Chimica generale ed applicata ai materiali da costruzione;

7. Lingue estere.

II Anno:

1. Analisi matematica II (calcolo infinitesimale);

2. Meccanica e statica grafica;

3. Applicazioni della geometria descrittiva;

4. Disegno architettonico ed elementi di composizione II;

5. Storia dell'arte e stili dell'architettura II;

6. Elementi costruttivi;

7. Rilievo dei monumenti;

8. Mineralogia e geologia applicata;

9. Plastica;

10. Lingue estere.

La frequenza e gli esami di lingue estere e di meccanica e statica grafica non sono necessari per l'ammissione al triennio per i provenienti da altre Facoltà o Scuole di architettura.

Art. 9.

- Le materie d'insegnamento obbligatorie per il triennio d'applicazione di architettura sono le seguenti:

III Anno:

1. Scienza delle costruzioni;

2. Fisica generale e tecnica;

3. Architettura pratica I (caratteri distributivi degli edifici);

4. Composizione architettonica I;

5. Prospettiva I;

6. Materiali da costruzione.

IV Anno:

1. Tecnica delle costruzioni I;

2. Topografia e costruzioni stradali;

3. Impianti tecnici;

4. Organismi e forme dell'architettura I (carattere storico degli edifici);

5. Composizione architettonica II;

6. Prospettiva II (scenografia, giardino);

7. Decorazione e figura I;

8. Architettura pratica II (edilizia popolare).

V Anno:

1. Tecnica delle costruzioni II;

2. Estimo ed esercizio professionale;

3. Materie giuridiche;

4. Tecnica urbanistica;

5. Organismi e forme dell'architettura II (restauro dei monumenti);

6. Composizione architettonica III;

7. Decorazione e figura (ammobigliamento);

8. Igiene edilizia.

Art. 10.

- Per gli studenti che provengano da un anno di corso del biennio propedeutico agli studi d'ingegneria senza aver superato tutti gli esami di profitto o da uno degli anni di corso della Facoltà di scienze, il consiglio di Facoltà, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati, determina, caso per caso, a quale dei due primi anni della Facoltà possano essere iscritti, quali insegnamenti debbano seguire e quali esami debbano superare.

Gli studenti che abbiano compiuto il biennio propedeutico agli studi d'ingegneria e ne abbiano superato tutti gli esami di profitto sono ammessi al secondo anno con l'obbligo di iscrizione e di esami per gl'insegnamenti scientifici ed artistici che saranno indicati dal consiglio di Facoltà prima di essere ammessi a sostenere gli esami del 3° anno e di essere iscritti al 4°.

I laureati in ingegneria sono iscritti al 4° anno con dispensa dagli esami di tutte le materie scientifiche e con l'obbligo di sostenere le prove artistiche anche del 1° biennio, a giudizio del consiglio di Facoltà.

A norma dell'art. 81 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, sull'ordinamento dell'istruzione artistica, gli studenti che abbiano superato gli esami del biennio del corso Speciale di architettura presso la Regia accademia di belle arti sono ammessi al 3° anno della Facoltà con dispensa dagli esami sulle materie artistiche e con l'obbligo di superare gli esami sulle materie scientifiche del 1° biennio di cui siano in difetto, prima di essere ammessi agli esami del 3° anno e di essere iscritti al 4°.

Art. 11.

- A coloro che siano in possesso del diploma di professore di disegno architettonico, rilasciato da una Regia accademia di belle arti, purché muniti del diploma di maturità artistica, classica o scientifica, sarà applicata la disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente».

Art. 12 (già 6). È sostituito dal seguente:

«Gli esami si sostengono di regola separatamente per le singole materie obbligatorie indicate negli articoli 5, 6, 8 e 9. Tuttavia il consiglio della Scuola o della Facoltà alla fine di ciascun anno accademico può stabilire aggruppamenti di materie per le quali nell'anno successivo vi sarà un unico esame, annunziandoli nel manifesto a stampa di cui all'art. 3 del regolamento generale universitario.

Lo studente conserva però il diritto di sostenere gli esami per singole materie o per gruppi, secondo le norme vigenti nell'anno in cui fu iscritto nella Scuola o nella Facoltà.

Le Commissioni di esame sono nominate dal preside della Scuola o della Facoltà

I membri di ogni Commissione sono almeno tre tra cui i professori delle relative materie e un libero docente o cultore di esse».

Art. 14 (già 9). - È sostituito dal seguente:

«L'esame di laurea in ingegneria consiste nello svolgimento di un progetto specifico, o lavoro scientifico sperimentale, per un determinato ramo d'ingegneria, redatto dal candidato nell'ultimo anno di corso, e in una discussione orale.

L'esame di laurea in architettura consiste nella redazione di un progetto di architettura, completo nei riguardi del l'arte e della tecnica, svolto dal candidato nell'ultimo anno di corso; nella esecuzione di due prove grafiche estemporanee, svolte ciascuna in otto ore di tempo su argomento di architettura, l'una di carattere prevalentemente artistico, l'altra di carattere prevalentemente tecnico attinente alla scienza delle costruzioni ed entrambe su tema scelto dal candidato fra due proposti dalla Commissione; in una discussione orale sul progetto, sulle due prove estemporanee

e in genere su tutte le materie d'insegnamento».

Art. 15 (già 10). - Il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le Commissioni esaminatrici per gli esami di laurea sono nominate dal direttore della Scuola su proposta dei rispettivi presidi distintamente per gli allievi ingegneri civili, per, gli allievi ingegneri industriali, per gli allievi architetti».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE

Ercole

Visto, il Guardasigilli: De Francisci.

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1933 - Anno XI

Atti del Governo, registro 333, foglio 164. - Mancini.