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REGIO DECRETO 27 ottobre 1932, n. 2093

Modifiche allo statuto della Regia università di Napoli. (032U2093)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/06/1933 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 27-6-1933
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto lo statuto della Regia universita' di Napoli, approvato  con
R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2090, e modificato con Regi decreti 13
ottobre 1927, n. 2281, 31 ottobre 1929, n. 2474, e 30  ottobre  1930,
n. 1846; 
 
  Vedute le nuove proposte  di  modifiche  avanzate  dalle  autorita'
accademiche della Regia universita' predetta; 
 
  Veduti gli articoli 1 e 80 del R. decreto  30  settembre  1923,  n.
2102; 
 
  Veduto il R. decreto-legge 28  agosto  1931,  n.  1227,  convertito
nella legge 16 giugno 1932, n. 812; 
 
  Sentito il Consiglio superiore della educazione nazionale; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Lo  statuto  della  Regia  universita'  di  Napoli,   approvato   e
modificato  con  i  Regi  decreti  sopraindicati,  e'   ulteriormente
modificato nel modo seguente: 
 
   Art. 55. - E' sostituito dal seguente: 
 
  « Per conseguire la laurea in lettere oppure quella  in  filosofia,
il candidato, superato il numero prescritto di esami, deve presentare
una dissertazione scritta su tema di propria scelta. 
 
  La dissertazione, a  norma  dell'art.  9  del  R.  decreto-legge  4
febbraio 1926, n. 119, dev'essere scritta in italiano,  anche  se  si
riferisca  ad  una  letteratura  straniera  moderna,  e  deve  essere
depositata in segreteria almeno un mese prima degli esami  di  laurea
». 
 
   Art. 57. - E' sostituito dal seguente: 
 
  « Alla Facolta', di lettere e filosofia e' annessa  una  Scuola  di
perfezionamento in lingue e letterature straniere moderne, che ha  la
durata di un anno e alla quale possono essere ammessi i  laureati  in
lettere o in filosofia, che ne facciano domanda. 
 
  Gl'insegnamenti  della  Scuola  di  perfezionamento  in  lingue   e
letterature straniere moderne sono costituiti da corsi speciali delle
seguenti Materie: 
 
  lingue e letterature neolatine (francese e spagnolo); 
 
  lingua e letteratura tedesca; 
 
  lingua e letteratura inglese; 
 
  lingua e letteratura slava. 
 
  Gl'iscritti devono seguire le lezioni e superare  gli  esami  della
lingua e letteratura nella quale intendono perfezionarsi e inoltre di
un'altra  lingua  e  letteratura  straniera,  seguendo  i  corsi  dei
rispettivi  lettorati  fra  quelli  della  Facolta'  di   lettere   e
filosofia. 
 
  Per  conseguire  il  diploma,  il  candidato  deve  presentare  una
dissertazione scritta  concernente  la  letteratura  in  cui  intende
perfezionarsi, sempreche' non abbia ottenuta la laurea in lettere con
una dissertazione intorno alla stessa letteratura, nel qual  caso  ne
sara' dispensato. 
 
  Deve inoltre superare in ogni caso un esame scritto consistente: 
 
  a) in una traduzione da farsi senza vocabolario dall'italiano nella
lingua straniera in cui e' chiesto il diploma di perfezionamento; 
 
  b) in una composizione nella lingua stessa ». 
 
   Art. 59. - Dopo le parole « per la Facolta' di lettere e filosofia
» sono aggiunte le parole  «;  devono  inoltre  pagare  la  tassa  di
diploma in L. 200 ». 
 
   Art. 62. I. Sono soppressi i seguenti insegnamenti, modificandosi,
in conseguenza, la numerazione dei successivi e dei loro riferimenti: 
 
  « 19. Medicina esotica e coloniale; 
 
  30. Storia della medicina; 
 
  31. Ematologia; 
 
  32. Tecnica di diagnostica chirurgica; 
 
  34. Chimica fisica applicata alla fisiologia e alla patologia; 
 
  35. Crenologia e climatologia medica; 
 
  36. Tecnica e diagnostica, medica di laboratorio; 
 
  37. Morfologia clinica ». 
 
  II. E' aggiunto, col n. 30, l'insegnamento di « malattie  infettive
». 
 
   Art. 75. - Il Primo comma e' sostituito dal seguente: 
 
  « Gl'iscritti sono tenuti a pagare le stesse tasse  d'iscrizione  e
sopratasse d'esame stabilite  dalla  legge  per  gli  studenti  della
facolta' di Medicina e chirurgia, ed inoltre la tassa di  diploma  in
L. 200 ». 
 
   Art. 78. - Le parole «tra cui un libero docente » sono  sostituite
con le parole « tra cui almeno un libero docente ». 
 
   Art. 104. - La durata del corso della Scuola di perfezionamento in
medicina legale e nelle assicurazioni sociali e' portata da « un anno
» a « due anni ». 
 
   Art. 110. - Alla fine dell'articolo e' aggiunto il seguente comma: 
 
  « Il professore di ruolo della Scuola di farmacia, se  titolare  di
chimica farmaceutica, e' aggregato alla Facolta' ». 
 
   Art. 111. - I. La denominazione dell'insegnamento di «  astronomia
», di cui al n. 15, e' modificata in quella di «  astronomia  teorica
». 
 
  II. Sono aggiunti i seguenti insegnamenti: 
 
  « 42 teoria dei gruppi, e sue applicazioni alla  risoluzione  delle
equazioni algebriche; 
 
  43 geometria, differenziale ». 
 
   Art. 114. -I capoversi relativi alle lauree « in matematica  »,  «
in fisica », « mista in matematica e fisica » sono,  rispettivamente,
sostituiti dai seguenti: 
 
  « per la Laurea in matematica: prendere iscrizione e  superare  gli
esami in almeno 14 materie scelte fra quelle elencate all'art. 111 ai
numeri 1 a 5, 7 a 18, 20, 42, 43; 
 
  per la laurea in fisica: prendere iscrizione e superare  gli  esami
in almeno 13 materie scelte  fra  quelle  elencate  all'art.  111  ai
numeri 1 a 5, 7, 11, 13 a 20, 24, 26, 31 ed elettrotecnica  e  fisica
tecnica della Scuola di ingegneria  ed  inoltre  frequentare  per  un
biennio i laboratori di chimica e di fisica; 
 
  per la laurea mista in matematica e fisica: prendere  iscrizione  e
superare gli esami in almeno e scelte fra  quelle  indicate  all'art.
111 ai numeri 11, 13, 17, 31, 36, 37, 42, 43 e superare quegli  esami
di integrazione che siano eventualmente stabiliti dalla Facolta' »; 
 
  Gli articoli dal 125 al 136 concernenti la « Scuola di farmacia  »,
sono sostituiti dai seguenti: 
 
   Art. 125. - La Scuola di farmacia conferisce: 
 
  1° la laurea in chimica e farmacia; 
 
  2° la laurea in farmacia; 
 
  3° il diploma in farmacia. 
 
   Art. 126.  -  Le  materie  d'insegnamento  della  Scuola  sono  le
seguenti: 
 
  l. Chimica generale ed inorganica; 
 
  2. Chimica organica; 
 
  3. Fisica sperimentale; 
 
  4. Botanica; 
 
  5. Mineralogia; 
 
  6. Materia medica (farmacognosia) e farmacologia; 
 
  7. Chimica farmaceutica e tossicologica; 
 
  8. Chimica fisica; 
 
  9. Igiene; 
 
  10. Chimica bromatologica; 
 
  11. Chimica analitica; 
 
  12. Tecnica farmaceutica; 
 
  13. Anatomia e fisiologia umana; 
 
  11. Matematica per chimici e naturalisti; 
 
  15. Zoologia; 
 
  1.6. Chimica biologica; 
 
  17. Elettrochimica (corso della Scuola di ingegneria). 
 
  Tutti gl'insegnamenti sopra elencati sono annuali ad  eccezione  di
quello della fisica sperimentale per la laurea in chimica e  farmacia
e di quello della chimica farmaceutica e tossicologica, tanto per  le
lauree che per il diploma in farmacia, i quali sono biennali. 
 
   Art. 127. - Tanto per i corsi di laurea che per quello di  diploma
gli studenti devono attendere, per il complessivo periodo di 12 mesi,
alla pratica  farmaceutica  presso  una  farmacia  autorizzata  dalla
Scuola. 
 
  Nel corso di studi per la laurea in chimica e farmacia e in  quello
per il diploma in farmacia l'ultimo anno e' riservato  al  compimento
di tale pratica, la quale, tuttavia, puo', in parte, compiersi  anche
durante il penultimo anno di corso contemporaneamente alla  frequenza
degl'insegnamenti. 
 
  Nel corso di studi per la laurea in farmacia la pratica  e'  invece
compiuta durante l'ultimo biennio, contemporaneamente alla  frequenza
degl'insegnamenti. 
 
   Art.  128.  -  Gl'insegnamenti  della  Scuola  vengono   impartiti
mediante lezioni ed esercizi pratici nei laboratori. 
 
  Nessun anno di studio e' valido se  lo  studente  non  abbia  preso
iscrizione almeno a tre corsi di  lezioni  o  di  esercitazioni.  Gli
esercizi di laboratorio sono obbligatori quando  di  essi  sia  fatta
menzione esplicita nell'ordine degli studi. 
 
   Art. 129.  -  Lo  studente,  che  non  segua  il  piano  di  studi
consigliato dalla Scuola, deve, per conseguire la laurea in chimica e
farmacia, seguire i corsi e superare gli esami in almeno  14  materie
scelte fra quelle elencate nell'art. 126 e inoltre in  quattro  corsi
di esercitazioni pratiche nei laboratori. 
 
   Art. 130.  -  Lo  studente,  che  non  segna  il  piano  di  studi
consigliato dalla Scuola, deve, per conseguire la laurea in farmacia,
seguire i corsi superare gli esami in almeno  dodici  materie  scelte
fra quelle elencate nell'art. 126 ed  inoltre  in  quattro  corsi  di
esercitazioni pratiche nei laboratori. 
 
   Art. 131.  -  Lo  studente,  che  non  segua  il  piano  di  studi
consigliato  dalla  Scuola,  deve,  per  conseguire  il  diploma   in
farmacia, seguire i corsi e superare gli esami in almeno otto materie
scelte fra quelle elencate nell'art. 126 e inoltre in  quattro  corsi
dl esercitazioni pratiche nei laboratori. 
 
   Art. 132. - Gli esami di profitto si danno per singole  materie  a
meno che la Scuola non disponga altrimenti, nel qual caso  indichera'
nel suo manifesto annuale gli aggruppamenti dalle varie discipline. 
 
   Art. 133. - L'esame di laurea in chimica e farmacia  si  da'  alla
fine del 5° anno, dopo aver superato tutti gli esami  di  profitto  e
dimostrata l'effettuazione dell'anno di pratica farmaceutica  con  le
modalita' di cui all'art. 127. 
 
  L'esame di laurea in farmacia si da' alla fine del quarto anno dopo
aver  superato   tutti   gli   esami   di   profitto   e   dimostrata
l'effettuazione dell'anno di pratica farmaceutica con le modalita' di
cui all'art. 127. 
 
  L'esame di laurea in chimica e  farmacia  e  quello  di  laurea  in
farmacia constano di due parti. 
 
  La prima di carattere pratico comprende: 
 
  a) una  prova  di  preparazione  di  due  prodotti  (inorganico  ed
organico), assegnati a sorte, da eseguire sotto  la  sorveglianza  di
due membri della Commissione esaminatrice  nell'Istituto  di  chimica
organica e farmaceutica; 
 
  b) una prova di analisi tossicologica da eseguire come sopra; 
 
  c) una prova di analisi qualitativa ed una di analisi  quantitativa
da  compiersi,  con  le  consuete  norme,  nell'Istituto  di  chimica
generale ed inorganica. 
 
  Il candidato che presenti una  dissertazione  nella  quale  abbiano
larga parte ricerche analitiche potra', a giudizio della Commissione,
essere dispensato dalle due ultime prove pratiche. 
 
  La seconda consiste: 
 
  a) in  una  dissertazione  sperimentale,  o  di  carattere  critico
originale, su tema a scelta del candidato in un  materia  rispondente
in modo essenziale ai fini della laurea; 
 
  b) nella discussione sulla dissertazione medesima, nonche'  su  due
argomenti  scelti  anch'essi  dal  candidato  in  materie  ugualmente
rispondenti ai fini della laurea, ma diverse da quella su  cui  verte
la  dissertazione  di   laurea   ed   accettati   dalla   Commissione
esaminatrice; 
 
  c) nella discussione sulla posologia,  sull'arte  del  ricettare  e
sulla farmacopea ufficiale. 
 
  La dissertazione deve 'essere depositata in  segreteria  almeno  un
mese prima dell'inizio degli esami di laurea; l'indicazione dei  temi
orali deve essere comunicata alla segreteria almeno 15  giorni  prima
di quello fissato per la discussione. 
 
   Art. 134. - L'esame di diploma in farmacia si da' alla fine del 4°
anno accademico, dopo aver superati tutti gli  esami  di  profitto  e
dimostrata l'effettuazione dell'anno di pratica farmaceutica  con  le
modalita' di cui all'art. 127. 
 
  L'esame consta di due parti. 
 
  La prima di carattere pratico comprende: 
 
  a) analisi  qualitativa  su  tema  estratto  a  sorte  da  eseguire
nell'Istituto di chimica generale ed inorganica in  presenza  di  due
membri  della  Commissione  esaminatrice,  alla  quale  il  candidato
rendera' conto con relazione scritta; 
 
  b) due preparazioni, una inorganica e  l'altra  organica,  su  temi
estratti a sorte,  di  prodotti  farmaceutici,  ed  un  saggio  della
farmacopea ufficiale da eseguire nell'Istituto di chimica organica  e
farmaceutica. 
 
  La seconda parte e' una prova orale, comprendente il riconoscimento
ragionato delle piante,  delle  droghe  e  dei  medicamenti,  ed  una
discussione  sulla  posologia,  sull'arte  del  ricettare   e   sulla
farmacopea, ufficiale. 
 
  La votazione finale dell'esame di diploma e' complessiva per  tutte
le prove in esso contenute. 
 
   Art. 135. - La Commissione per l'esame  di  laurea  in  chimica  e
farmacia e di laurea in farmacia consta di undici  membri;  ne  fanno
parte il preside, della Scuola, che  la  presiede,  sette  professori
ufficiali  della  Scuola  tra  cui  quelli  di  chimica  generale  ed
inorganica,  di  chimica  organica,   di   chimica   farmaceutica   e
tossicologica, di materia medica, di botanica, due liberi docenti  ed
un esperto. 
 
   Art. 136. - La Commissione per l'esame di diploma in  farmacia  si
compone di sette membri; ne fanno parte il preside della Scuola,  che
la  presiede,  i  professori  ufficiali  di   chimica   generale   ed
inorganica,  di  chimica  organica,   di   chimica   farmaceutica   e
tossicologica, di materia medica, di botanica e un libero docente. 
 
   Art. 137. - I laureati in chimica sono ammessi di regola al  terzo
anno del corso di laurea o di diploma in farmacia ed al  quarto  anno
del corso per la  laurea  in  chimica  e  farmacia,  purche'  abbiano
frequentato per un anno il corso biennale di chimica  farmaceutica  e
relativi esercizi. 
 
  I laureati in agraria, purche' forniti  del  diploma  di  maturita'
classica o scientifica,  conseguito  tanti  anni  prima  quanti  sono
quelli dell'abbreviazione, ed i laureati in medicina e chirurgia sono
ammessi al terzo anno per il corso di laurea in chimica e farmacia  o
in farmacia e al secondo per il corso di diploma in farmacia. 
 
  I  laureati  in  scienze  naturali  od  in  fisica  sono   ammessi,
rispettivamente, al terzo anno del corso  per  la  laurea  o  per  il
diploma in farmacia ed al quarto anno per  la  laurea  in  chimica  e
farmacia  se  hanno  superato  gli   esami   di   chimica   analitica
quantitativa,  di  chimica  organica  ed  inorganica,  e   se   hanno
frequentato per un anno il corso biennale di chimica farmaceutica con
esercizi. 
 
  I laureati in matematica sono ammessi,  rispettivamente,  al  terzo
anno del corso per la laurea in chimica e farmacia e al secondo  anno
del corso per la laurea o il diploma in farmacia. 
 
  I  laureati  in  medicina  veterinaria,  forniti  del  diploma   di
maturita' classica o scientifica conseguito almeno due anni  innanzi,
sono ammessi al terzo anno del corso  per  la  laurea  in  chimica  e
farmacia; possono essere ammessi al  terzo  anno  del  corso  per  la
laurea o per il diploma in farmacia, purche' abbiano frequentato  per
un  anno  il  corso  biennale  di  chimica  farmaceutica  e  relativi
esercizi. 
 
  I diplomati in farmacia possono essere ammessi al  quarto  anno  di
laurea in chimica e farmacia e al terzo anno di laurea  in  farmacia,
con dispensa dalla pratica farmaceutica. In  ogni  caso  essi  devono
essere  forniti  del  titolo  di  maturita'  classica  o  scientifica
conseguito tanti anni prima quanti sono quelli per i quali si concede
l'abbreviazione di corso. 
 
  I laureati in farmacia possono essere ammessi  al  quarto  anno  di
laurea  in  chimica  e   farmacia,   con   dispensa   dalla   pratica
farmaceutica. 
 
  Tanto  per  i  laureati  che  per  i  diplomati  di  cui  ai  commi
precedenti, la Scuola, tenuto conto  degli  studi  compiuti  e  degli
esami superati per il conseguimento delle varie lauree o del  diploma
di cui sono forniti, determina,  caso  per  caso,  il  numero  minimo
degl'insegnamenti che essi  devono  seguire  e  per  i  quali  devono
sostenere l'esame e consiglia l'ordine degli studi ». 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a San Rossore, addi' 27 ottobre 1932 - Anno X 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                                               Ercole 
 
  Visto, il Guardasigilli: De Francisci. 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 maggio 1933 - Anno XI. 
 
  Atti del Governo, registro 332, foglio 118. - Mancini.