stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 27 ottobre 1932, n. 2093

Modifiche allo statuto della Regia università di Napoli. (032U2093)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/06/1933 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  27-6-1933 al: 9-2-2011
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto lo statuto della Regia università di Napoli, approvato con R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2090, e modificato con Regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2281, 31 ottobre 1929, n. 2474, e 30 ottobre 1930, n. 1846;
Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche della Regia università predetta;
Sentito il Consiglio superiore della educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Lo statuto della Regia università di Napoli, approvato e modificato con i Regi decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato nel modo seguente:
Art. 55. - È sostituito dal seguente:
« Per conseguire la laurea in lettere oppure quella in filosofia, il candidato, superato il numero prescritto di esami, deve presentare una dissertazione scritta su tema di propria scelta.
La dissertazione, a norma dell'art. 9 del R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119, dev'essere scritta in italiano, anche se si riferisca ad una letteratura straniera moderna, e deve essere depositata in segreteria almeno un mese prima degli esami di laurea ».
Art. 57. - È sostituito dal seguente:
« Alla Facoltà, di lettere e filosofia è annessa una Scuola di perfezionamento in lingue e letterature straniere moderne, che ha la durata di un anno e alla quale possono essere ammessi i laureati in lettere o in filosofia, che ne facciano domanda.
Gl'insegnamenti della Scuola di perfezionamento in lingue e letterature straniere moderne sono costituiti da corsi speciali delle seguenti Materie:
lingue e letterature neolatine (francese e spagnolo);
lingua e letteratura tedesca;
lingua e letteratura inglese;
lingua e letteratura slava.
Gl'iscritti devono seguire le lezioni e superare gli esami della lingua e letteratura nella quale intendono perfezionarsi e inoltre di un'altra lingua e letteratura straniera, seguendo i corsi dei rispettivi lettorati fra quelli della Facoltà di lettere e filosofia.
Per conseguire il diploma, il candidato deve presentare una dissertazione scritta concernente la letteratura in cui intende perfezionarsi, semprechè non abbia ottenuta la laurea in lettere con una dissertazione intorno alla stessa letteratura, nel qual caso ne sarà dispensato.
Deve inoltre superare in ogni caso un esame scritto consistente:
a) in una traduzione da farsi senza vocabolario dall'italiano nella lingua straniera in cui è chiesto il diploma di perfezionamento;
b) in una composizione nella lingua stessa ».
Art. 59. - Dopo le parole « per la Facoltà di lettere e filosofia » sono aggiunte le parole «; devono inoltre pagare la tassa di diploma in L. 200 ».
Art. 62. I. Sono soppressi i seguenti insegnamenti, modificandosi, in conseguenza, la numerazione dei successivi e dei loro riferimenti:
« 19. Medicina esotica e coloniale;
30. Storia della medicina;
31. Ematologia;
32. Tecnica di diagnostica chirurgica;
34. Chimica fisica applicata alla fisiologia e alla patologia;
35. Crenologia e climatologia medica;
36. Tecnica e diagnostica, medica di laboratorio;
37. Morfologia clinica ».
II. È aggiunto, col n. 30, l'insegnamento di « malattie infettive ».
Art. 75. - Il Primo comma è sostituito dal seguente:

«

Gl'iscritti sono tenuti a pagare le stesse tasse d'iscrizione e sopratasse d'esame stabilite dalla legge per gli studenti della facoltà di Medicina e chirurgia, ed inoltre la tassa di diploma in L. 200 ». Art. 78. - Le parole tra cui un libero docente » sono sostituite con le parole tra cui almeno un libero docente ».

Art. 1

Art. 104. - La durata del corso della Scuola di perfezionamento in medicina legale e nelle assicurazioni sociali è portata da « un anno » a « due anni ».

Art. 110. - Alla fine dell'articolo è aggiunto il seguente comma:

« Il professore di ruolo della Scuola di farmacia, se titolare di chimica farmaceutica, è aggregato alla Facoltà ».

Art. 111. - I. La denominazione dell'insegnamento di « astronomia », di cui al n. 15, è modificata in quella di « astronomia teorica ».

II. Sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

« 42 teoria dei gruppi, e sue applicazioni alla risoluzione delle equazioni algebriche;

43 geometria, differenziale ».

Art. 114. -I capoversi relativi alle lauree « in matematica », « in fisica », « mista in matematica e fisica » sono, rispettivamente, sostituiti dai seguenti:

« per la Laurea in matematica: prendere iscrizione e superare gli esami in almeno 14 materie scelte fra quelle elencate all'art. 111 ai numeri 1 a 5, 7 a 18, 20, 42, 43;

per la laurea in fisica: prendere iscrizione e superare gli esami in almeno 13 materie scelte fra quelle elencate all'art. 111 ai numeri 1 a 5, 7, 11, 13 a 20, 24, 26, 31 ed elettrotecnica e fisica tecnica della Scuola di ingegneria ed inoltre frequentare per un biennio i laboratori di chimica e di fisica;

per la laurea mista in matematica e fisica: prendere iscrizione e superare gli esami in almeno e scelte fra quelle indicate all'art. 111 ai numeri 11, 13, 17, 31, 36, 37, 42, 43 e superare quegli esami di integrazione che siano eventualmente stabiliti dalla Facoltà »;

Gli articoli dal 125 al 136 concernenti la « Scuola di farmacia », sono sostituiti dai seguenti:

Art. 125. - La Scuola di farmacia conferisce:

1° la laurea in chimica e farmacia;

2° la laurea in farmacia;

3° il diploma in farmacia.

Art. 126. - Le materie d'insegnamento della Scuola sono le seguenti:

l. Chimica generale ed inorganica;

2. Chimica organica;

3. Fisica sperimentale;

4. Botanica;

5. Mineralogia;

6. Materia medica (farmacognosia) e farmacologia;

7. Chimica farmaceutica e tossicologica;

8. Chimica fisica;

9. Igiene;

10. Chimica bromatologica;

11. Chimica analitica;

12. Tecnica farmaceutica;

13. Anatomia e fisiologia umana;

11. Matematica per chimici e naturalisti;

15. Zoologia;

1.6. Chimica biologica;

17. Elettrochimica (corso della Scuola di ingegneria).

Tutti gl'insegnamenti sopra elencati sono annuali ad eccezione di quello della fisica sperimentale per la laurea in chimica e farmacia e di quello della chimica farmaceutica e tossicologica, tanto per le lauree che per il diploma in farmacia, i quali sono biennali.

Art. 127. - Tanto per i corsi di laurea che per quello di diploma gli studenti devono attendere, per il complessivo periodo di 12 mesi, alla pratica farmaceutica presso una farmacia autorizzata dalla Scuola.

Nel corso di studi per la laurea in chimica e farmacia e in quello per il diploma in farmacia l'ultimo anno è riservato al compimento di tale pratica, la quale, tuttavia, può, in parte, compiersi anche durante il penultimo anno di corso contemporaneamente alla frequenza degl'insegnamenti.

Nel corso di studi per la laurea in farmacia la pratica è invece compiuta durante l'ultimo biennio, contemporaneamente alla frequenza degl'insegnamenti.

Art. 128. - Gl'insegnamenti della Scuola vengono impartiti mediante lezioni ed esercizi pratici nei laboratori.

Nessun anno di studio è valido se lo studente non abbia preso iscrizione almeno a tre corsi di lezioni o di esercitazioni. Gli esercizi di laboratorio sono obbligatori quando di essi sia fatta menzione esplicita nell'ordine degli studi.

Art. 129. - Lo studente, che non segua il piano di studi consigliato dalla Scuola, deve, per conseguire la laurea in chimica e farmacia, seguire i corsi e superare gli esami in almeno 14 materie scelte fra quelle elencate nell'art. 126 e inoltre in quattro corsi di esercitazioni pratiche nei laboratori.

Art. 130. - Lo studente, che non segna il piano di studi consigliato dalla Scuola, deve, per conseguire la laurea in farmacia, seguire i corsi superare gli esami in almeno dodici materie scelte fra quelle elencate nell'art. 126 ed inoltre in quattro corsi di esercitazioni pratiche nei laboratori.

Art. 131. - Lo studente, che non segua il piano di studi consigliato dalla Scuola, deve, per conseguire il diploma in farmacia, seguire i corsi e superare gli esami in almeno otto materie scelte fra quelle elencate nell'art. 126 e inoltre in quattro corsi dl esercitazioni pratiche nei laboratori.

Art. 132. - Gli esami di profitto si danno per singole materie a meno che la Scuola non disponga altrimenti, nel qual caso indicherà nel suo manifesto annuale gli aggruppamenti dalle varie discipline.

Art. 133. - L'esame di laurea in chimica e farmacia si dà alla fine del 5° anno, dopo aver superato tutti gli esami di profitto e dimostrata l'effettuazione dell'anno di pratica farmaceutica con le modalità di cui all'art. 127.

L'esame di laurea in farmacia si dà alla fine del quarto anno dopo aver superato tutti gli esami di profitto e dimostrata l'effettuazione dell'anno di pratica farmaceutica con le modalità di cui all'art. 127.

L'esame di laurea in chimica e farmacia e quello di laurea in farmacia constano di due parti.

La prima di carattere pratico comprende:

a) una prova di preparazione di due prodotti (inorganico ed organico), assegnati a sorte, da eseguire sotto la sorveglianza di due membri della Commissione esaminatrice nell'Istituto di chimica organica e farmaceutica;

b) una prova di analisi tossicologica da eseguire come sopra;

c) una prova di analisi qualitativa ed una di analisi quantitativa da compiersi, con le consuete norme, nell'Istituto di chimica generale ed inorganica.

Il candidato che presenti una dissertazione nella quale abbiano larga parte ricerche analitiche potrà, a giudizio della Commissione, essere dispensato dalle due ultime prove pratiche.

La seconda consiste:

a) in una dissertazione sperimentale, o di carattere critico originale, su tema a scelta del candidato in un materia rispondente in modo essenziale ai fini della laurea;

b) nella discussione sulla dissertazione medesima, nonché su due argomenti scelti anch'essi dal candidato in materie ugualmente rispondenti ai fini della laurea, ma diverse da quella su cui verte la dissertazione di laurea ed accettati dalla Commissione esaminatrice;

c) nella discussione sulla posologia, sull'arte del ricettare e sulla farmacopea ufficiale.

La dissertazione deve 'essere depositata in segreteria almeno un mese prima dell'inizio degli esami di laurea; l'indicazione dei temi orali deve essere comunicata alla segreteria almeno 15 giorni prima di quello fissato per la discussione.

Art. 134. - L'esame di diploma in farmacia si dà alla fine del 4° anno accademico, dopo aver superati tutti gli esami di profitto e dimostrata l'effettuazione dell'anno di pratica farmaceutica con le modalità di cui all'art. 127.

L'esame consta di due parti.

La prima di carattere pratico comprende:

a) analisi qualitativa su tema estratto a sorte da eseguire nell'Istituto di chimica generale ed inorganica in presenza di due membri della Commissione esaminatrice, alla quale il candidato renderà conto con relazione scritta;

b) due preparazioni, una inorganica e l'altra organica, su temi estratti a sorte, di prodotti farmaceutici, ed un saggio della farmacopea ufficiale da eseguire nell'Istituto di chimica organica e farmaceutica.

La seconda parte è una prova orale, comprendente il riconoscimento ragionato delle piante, delle droghe e dei medicamenti, ed una discussione sulla posologia, sull'arte del ricettare e sulla farmacopea, ufficiale.

La votazione finale dell'esame di diploma è complessiva per tutte le prove in esso contenute.

Art. 135. - La Commissione per l'esame di laurea in chimica e farmacia e di laurea in farmacia consta di undici membri; ne fanno parte il preside, della Scuola, che la presiede, sette professori ufficiali della Scuola tra cui quelli di chimica generale ed inorganica, di chimica organica, di chimica farmaceutica e tossicologica, di materia medica, di botanica, due liberi docenti ed un esperto.

Art. 136. - La Commissione per l'esame di diploma in farmacia si compone di sette membri; ne fanno parte il preside della Scuola, che la presiede, i professori ufficiali di chimica generale ed inorganica, di chimica organica, di chimica farmaceutica e tossicologica, di materia medica, di botanica e un libero docente.

Art. 137. - I laureati in chimica sono ammessi di regola al terzo anno del corso di laurea o di diploma in farmacia ed al quarto anno del corso per la laurea in chimica e farmacia, purché abbiano frequentato per un anno il corso biennale di chimica farmaceutica e relativi esercizi.

I laureati in agraria, purché forniti del diploma di maturità classica o scientifica, conseguito tanti anni prima quanti sono quelli dell'abbreviazione, ed i laureati in medicina e chirurgia sono ammessi al terzo anno per il corso di laurea in chimica e farmacia o in farmacia e al secondo per il corso di diploma in farmacia.

I laureati in scienze naturali od in fisica sono ammessi, rispettivamente, al terzo anno del corso per la laurea o per il diploma in farmacia ed al quarto anno per la laurea in chimica e farmacia se hanno superato gli esami di chimica analitica quantitativa, di chimica organica ed inorganica, e se hanno frequentato per un anno il corso biennale di chimica farmaceutica con esercizi.

I laureati in matematica sono ammessi, rispettivamente, al terzo anno del corso per la laurea in chimica e farmacia e al secondo anno del corso per la laurea o il diploma in farmacia.

I laureati in medicina veterinaria, forniti del diploma di maturità classica o scientifica conseguito almeno due anni innanzi, sono ammessi al terzo anno del corso per la laurea in chimica e farmacia; possono essere ammessi al terzo anno del corso per la laurea o per il diploma in farmacia, purché abbiano frequentato per un anno il corso biennale di chimica farmaceutica e relativi esercizi.

I diplomati in farmacia possono essere ammessi al quarto anno di laurea in chimica e farmacia e al terzo anno di laurea in farmacia, con dispensa dalla pratica farmaceutica. In ogni caso essi devono essere forniti del titolo di maturità classica o scientifica conseguito tanti anni prima quanti sono quelli per i quali si concede l'abbreviazione di corso.

I laureati in farmacia possono essere ammessi al quarto anno di laurea in chimica e farmacia, con dispensa dalla pratica farmaceutica.

Tanto per i laureati che per i diplomati di cui ai commi precedenti, la Scuola, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati per il conseguimento delle varie lauree o del diploma di cui sono forniti, determina, caso per caso, il numero minimo degl'insegnamenti che essi devono seguire e per i quali devono sostenere l'esame e consiglia l'ordine degli studi ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE

Ercole

Visto, il Guardasigilli: De Francisci.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1933 - Anno XI.

Atti del Governo, registro 332, foglio 118. - Mancini.