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REGIO DECRETO 27 ottobre 1932, n. 2092

Modifiche allo statuto della Regia università di Bologna. (032U2092)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/06/1933 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  25-6-1933 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto lo statuto della Regia università di Bologna, approvato con R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2470, e modificato con Regi decreti 12 ottobre 1927, n. 2227, 4 settembre 1930, n. 1312 e 1° ottobre 1931.
n. 1778;
Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche della Regia università predetta;
Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Lo statuto della Regia università di Bologna, approvato e modificato con i Regi decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato nel modo seguente:
Sono soppressi gli articoli 77 e da 180 a 185.
In conseguenza della soppressione dei suddetti articoli e delle aggiunte che saranno disposte, è modificata la numerazione degli articoli successivi e dei loro riferimenti.
Art. 2. - L'ultima parte dell'articolo, relativa alle lauree e diplomi che si conseguono presso la Scuola di farmacia, è sostituita dalla seguente:
«laurea in chimica e farmacia, durata del corso 4 anni, più uno di pratica farmaceutica;
laurea in farmacia, durata del corso 4 anni, compreso il periodo di pratica;
diploma in farmacia, durata del corso 3 anni, più uno di pratica farmaceutica ».
Art. 3. - I. La denominazione « Seminari » è modificata in quella di « Istituti ».
La denominazione stessa s'intende modificata quante volte essa ricorre nelle varie disposizioni dello statuto.
II. Nell'elenco delle Scuole di perfezionamento della Facoltà di Medicina e chirurgia è soppressa la « Scuola di perfezionamenti in patologia coloniale, 1 anno ».

Art.

4. - È sostituito dal seguente: « L'insegnamento per ogni materia si svolge di regola in tre lezioni settimanali di un'ora ciascuna in giorni distinti ».

Art. 1

Art. 16. - È aggiunto il seguente comma:

« Lo studente che si è presentato ad un esame con esito negativo non può essere ammesso allo stesso esame che in una sessione successiva ».

Art. 18. - È aggiunto il seguente comma:

« Non è consentita alcun'altra sessione di esami ».

Art. 20. - I. Nel 1° comma è soppressa la parola « almeno ».

II. Nel 2° comma, le parole « Nel caso » sono sostituite dalle parole: « Solo nel caso ».

Art. 21. - È sostituito dal seguente:

« Nella valutazione finale degli esami di profitto deve tenersi conto della cultura generale del candidato e della sua maturità intellettuale ».

Art. 27. - È sostituito dal seguente:

« I direttori delle Scuole post-universitarie di perfezionamento, ove non siano tali di diritto come titolari di ruolo di una determinata cattedra, sono nominati anno per anno dalla Facoltà alla quale le Scuole stesse sono aggregate e sono rieleggibili.

Il Consiglio dei professori di ciascuna delle Scuole post-universitarie di perfezionamento è costituito da tutti i docenti che a qualsiasi titolo vi impartiscono un insegnamento ».

Art. 28. - È sostituito dal seguente:

« Alle Scuole post-universitarie di perfezionamento sono ammessi i laureati nelle rispettive Facoltà o Scuole.

I laureati che vi aspirano debbono, nei termini regolamentari, presentare apposita domanda su carta legale, indirizzata al rettore e corredata del certificate di nascita, del certificato di laurea e delle quietanze del pagamento delle tasse, sopratasse e contributi relativi.

Il numero degl'iscritti verrà ogni anno determinato dal Consiglio di ciascuna Scuola su parere della Facoltà ».

Art. 33. - I. Nel 1° comma sono soppresse le parole « .... e le tasse di diploma ».

II. - Dopo il 1° comma è inserito il seguente:

« La tassa di diploma è fissata in L. 200 ».

Art. 36. - È sostituito dal seguente:

« Il Consiglio dei professori di ciascuna Scuola può esonerare da una parte degli anni di studio prescritti per il conseguimento del diploma quei laureati i quali presentino particolari titoli di studio acquisiti dopo la laurea. L'esonero, ove non sia diversamente disposto nell'ordinamento di ciascuna Facoltà o Scuola, non potrà superare la metà degli anni di corso stabiliti per ciascuna Scuola.
Soltanto in casi eccezionali, per l'importanza dei titoli presentati, o per una singolare maturità didattica, scientifica o professionale, l'esonero potrà essere maggiore od anche totale, ma dovrà essere approvato dal Senato accademico su relazione motivata del Consiglio della Scuola ».

Art. 39. - I. Nell'insegnamento di « diritto e procedura penale », di cui al n. 6, sono soppresse le parole: « .... o triennale ».

II. La denominazione dell'insegnamento di « statistica metodologica e demografica », di cui al n. 22, è modificata in quella di « statistica ».

Art. 40. - Nel 1° e 2° periodo del 2° comma, alle parole: « .... in altre Facoltà » sono aggiunte le parole « .... o Scuole ».

Art. 43. - Le parole: « .... materie nn. 14 e 24 » sono sostituite con le parole: « .... materie nn. 14, 21 e 24 ».

Art. 71 - È sostituito dal seguente:

« Alla Facoltà di giurisprudenza è annesso un istituto di applicazione forense, il quale si propone di corrispondere alle esigenze teoriche e pratiche della preparazione all'esercizio della professione forense.

L'Istituto funziona ai fini dell'art. 8 del R. decreto 26 agosto 1926, n. 1638 ».

Art. 73. - È sostituito dal seguente:

« L'istituto è retto da un direttore nominato dalla Facoltà giuridica, tra i suoi membri e da due consiglieri nominati uno dalla stessa Facoltà ed uno dalla Commissione Reale degli avvocati di Bologna.

Il direttore e i due consiglieri durano in carica un triennio e sono rieleggibili ».

Art. 76. - È sostituito dal seguente:

« Presso l'istituto si tengono anche, secondo l'opportunità, conferenze od esercitazioni speciali nelle seguenti discipline:

legislazione finanziaria;

diritto internazionale privato;

ordinamento della proprietà fondiaria;

ordinamento giuridico del lavoro;

diritto matrimoniale;

ricerche di archivio e collazione di documenti;

arte notarile;

amministrazione fallimentare;

contabilità di aziende private e di enti pubblici ».

Art. 81 (già 82). - È sostituito dal seguente:

« Il funzionamento dell'istituto è regolato da apposite norme deliberate dalla Facoltà giuridica su proposta del Consiglio direttivo ed approvato con decreto del rettore della università ».

Art. 83 (già 84). - All'elenco degl'insegnamenti della Facoltà di lettere e filosofia sono aggiunti i seguenti:

« 29. lingua e letteratura spagnuola;

30. storia del risorgimento italiano;

31. numismatica ».

Art. 94 (già 95). - È sostituito dal seguente:

« Alla Facoltà di lettere e filosofia sono aggregati le seguenti Scuole di perfezionamento ai sensi dell'art. 2, lettera c) del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102:

a) Scuola di lingue e letterature francese e tedesca;

b) Scuola di archeologia ed antichità italiche;

c) Scuola di storia dell'arte medioevale e moderna;

d) Scuola di biblioteconomia e di archivistica.

Le tasse d'immatricolazione e d'iscrizione e le sopratasse di esami di profitto e di diploma sono corrisposte nella misura fissata dalla legge per la Facoltà di lettere e filosofia, salvo la Scuola di biblioteconomia ed archivistica per la quale sono fissate in L. 150 complessive ».

Art. 102 (già 103). - I. Nell'elenco degl'insegnamenti è aggiunto, col n. 25, quello di « storia della medicina ».

II. È soppresso l'ultimo comma.

Art. 112 (già 113). - È aggiunto il seguente comma:

« Egli presiede il Consiglio della Scuola costituito a norma dell'art. 27, vigila sul buon funzionamento di essa ed è tenuto a dare comunicazione al preside della Facoltà medica e chirurgica di tutti gli atti e di tutte le deliberazioni del Consiglio da lui presieduto ».

Art. 114 (già 115). - È sostituito dal seguente:

« Il Consiglio della Scuola può esonerare da una parte degli anni di studio, prescritti dallo statuto per il conseguimento del diploma nelle singole Scuole, quei laureati in medicina e chirurgia che presentino particolari titoli di studio acquisiti dopo la laurea.
L'esonero però non potrà in nessun caso superare la metà degli anni di corso stabiliti per ciascuna Scuola.

Il Consiglio della Scuola in via eccezionale, con motivata relazione e giudizio unanime, ha facoltà di proporre il conferimento del diploma di specialista, con esonero totale dalla frequenza, dei corsi ed eventualmente anche dagli esami speciali, a quei laureati in medicina e chirurgia che posseggono una sufficiente anzianità post-universitaria e rivelano una evidente maturità culturale e professionale o presentano titoli scientifici di notevole importanza nella disciplina nella quale essi richiedono di essere diplomati specialisti. In questi casi però resta sempre obbligatorio l'esame di diploma. Per tali provvedimenti eccezionali è necessario sempre il parere favorevole della Facoltà e l'approvazione del Senato accademico ».

Dopo l'art. 178 (già 179) è soppresso il titolo « sezione XII - Scuola di perfezionamento in patologia coloniale » ed è in conseguenza modificata la numerazione delle Sezioni successive.

Art. 222 (già 229). - Nell'ultimo comma sono soppresse le parole « .... di diploma ».

Art. 225 (già 232). - È sostituito dal seguente:

« Fanno parte dell'istituto tutti i professori di ruolo della Facoltà di scienze, aventi insegnamenti di matematica. Essi scelgono fra di loro il direttore, la cui nomina è sottoposta all'approvazione della Facoltà.

Il direttore sta in carica un biennio ed è rieleggibile ».

Art. 229 (già 236). - È sostituito dal seguente:

« Possono essere iscritti alla Scuola i laureati in fisica, in fisica matematica e in ingegneria.

È data tuttavia al Consiglio della Scuola la facoltà di ammettere anche quei laureati in materie affini alle precedenti, i quali, a suo insindacabile giudizio, diano sicuri affidamenti della necessaria preparazione scientifica e tecnica.

Art. 230 (già 237). - È sostituito dal seguente:

« Le materie obbligatorie per il conseguimento del diploma di specialista in radiocomunicazioni sono le seguenti:

1. Elettrologia generale;

2. Radiotecnica generale (biennale);

3. Propagazione delle onde elettromagnetiche;

4. Valvole termojoniche;

5. Complementi di elettrotecnica;

6. Misure radiotecniche;

7. Fotoelettricità;

8. Teleantografia e televisione;

9. Tecnica dei servizi R. T.;

10. Tecnica degl'impianti;

11. Esercitazioni di radiotecnica.

Ai suddetti corsi d'insegnamento sono annesse esercitazioni pratiche sperimentali e di misura.

Il Consiglio della Scuola fissa, anno per anno, l'ordine degli studi, la distribuzione delle materie nei due anni di corso e l'orario delle lezioni ».

Art. 231 (già 238). - È sostituito dal seguente:

« Il corso di perfezionamento in radiocomunicazioni viene tenuto nell'Istituto fisico a « Augusto Righi » dell'Università ».

Art. 232 (già 239). - È sostituito dal seguente:

« Per il conseguimento del diploma i candidati debbono aver sostenuto con esito favorevole l'esame di profitto su ciascuna delle discipline elencate nell'art. 230.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta fondata su ricerche personali ed originali del candidato ».

Le disposizioni concernenti l'ordinamento della Scuola di farmacia, di cui al Titolo XVI, sono sostituite dalle seguenti:

« Art. 238. - La Scuola di farmacia conferisce la laurea in chimica e farmacia, la laurea in farmacia e il diploma in farmacia ».

« Art. 239. - Le materie d'insegnamento della Scuola di farmacia sono le seguenti:

1. Chimica generale ed inorganica;

2. Chimica organica;

3. Fisica elementare;

4. Fisica sperimentale;

5. Zoologia;

6. Mineralogia;

7. Botanica;

8. Chimica farmaceutica e tossicologica, inorganica e organica;

9. Materia medica (farmacognosia) e farmacologia;

10. Igiene;

11. Tecnica farmaceutica e legislazione farmaceutica;

12. Elementi di fisiologia;

13. Chimica bromatologica;

14. Chimica analitica;

15. Chimica fisica;

16. Matematica per chimici e naturalisti;

17. Chimica fisiologica.

Per quanto riguarda l'insegnamento della legislazione sanitaria esso verrà fatto in parte nel corso d'igiene ed in parte nel corso di tecnica farmaceutica, secondo le rispettive competenze ».

« Art. 240. - Le materie d'insegnamento sia per le lauree come per il diploma, fatta eccezione per la chimica farmaceutica e tossicologica inorganica ed organica, la chimica bromatologica e la tecnica farmaceutica e legislazione farmaceutica, sono comuni con quelle della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e della Facoltà di medicina e chirurgia. La materia medica (farmacognosia) e farmacologia, l'igiene e gli elementi di fisiologia, botanica e chimica analitica sono oggetto di speciale insegnamento.

Il professore di chimica farmaceutica e tossicologica appartiene alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali ».

« Art. 241. - Gl'insegnamenti della Scuola vengono impartiti mediante lezioni teorico-dimostrative e sperimentali e mediante esercizi pratici nei gabinetti e nei laboratori ».

« Art. 242. - Nella Scuola di farmacia si danno quattro specie di prove:

esami di profitto;

esami pratici;

esami di laurea;

esami di diploma ».

« Art. 243. - Gli esami di profitto si danno per singole materie, salvo che la Scuola disponga ed indichi nel manifesto annuale gli aggruppamenti delle varie discipline.

Gli esami pratici consistono in esperienze o in lavori pertinenti alle singole scienze e gruppi di scienze e nella relazione e discussione dei risultati ottenuti ».

« Art. 244. - Nessun anno di studio è valido se lo studente non abbia preso iscrizione ad almeno tre corsi, comprese le esercitazioni di laboratorio ».

« Art. 245. - I professori possono assicurarsi sempre che lo credano opportuno per mezzo di colloqui e di prove pratiche, del profitto ricavato dagli alunni. Questi colloqui o prove pratiche servono di criterio per il passaggio da uno ad altro ordine di esercitazioni pratiche nella stessa materia. ».

« Art. 246 - Per il conseguimento della laurea in chimica e farmacia la Scuola propone il piano di studio che viene comunicato agli studenti mediante il manifesto annuale.

Gli studenti possono variare il piano di studio proposto, purché seguano i corsi e superino gli esami in almeno 16 materie scelte fra quelle elencate nell'art. 239 o fra quelle delle Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e di medicina e chirurgia, dell'Istituto superiore agrario e della Scuola di chimica industriale e purché seguano almeno otto corsi di esercitazioni pratiche nei laboratori della Scuola o della Facoltà di scienze ».

« Art. 247. - L'esame di laurea in chimica e farmacia si dà in due sedute, una alla fine del 4° anno ed una alla fine del 5°.

Alla fine del 4° anno lo studente deve:

1. Superare tre prove di analisi chimica qualitativa, quantitativa e tossicologica da eseguirsi sotto la sorveglianza di almeno due membri della Commissione esaminatrice, nel laboratorio di chimica farmaceutica;

2. Superare una prova di analisi e preparazione di due prodotti farmaceutici, da eseguirsi come al n. 1. I nomi dei due prodotti vengono indicati dalla sorte;

3. Presentare una dissertazione scritta d'indole sperimentale o bibliografica, avente qualche carattere di originalità nella trattazione o nelle considerazioni, sopra un argomento scelto liberamente in chimica farmaceutica, o in materia strettamente affine. Le dissertazioni di laurea, se manoscritte, debbono essere accompagnate da un largo riassunto, in non meno di dodici copie dattilografate, e presentate alla segreteria universitaria, almeno un mese prima della data fissata dalla Scuola per gli esami di laurea, insieme con il titolo di due argomenti orali che lo studente si offre di svolgere davanti alla Commissione esaminatrice, tratti da materie diverse da quella che forma oggetto della dissertazione:

4. Sostenere un esame orale che comprenda discussione delle prove pratiche, della dissertazione e di due argomenti orali.

Sulla dissertazione riferisce il professore ufficiale o libero docente sotto la cui direzione o nel cui laboratorio è stata elaborata la tesi, oppure altro insegnante cui ne sia stato dato incarico dal preside.

Alla fine del 5° anno il candidato deve presentarsi ad un esame pratico nel quale deve dimostrare la sua conoscenza dei medicamenti, delle droghe e delle piante e rispondere sull'arte di ricettare, sulla farmacopea e sulla legislazione sanitaria, in quanto ha attinenza con la farmacia.

Gli studenti che ne facciano domanda possono, in seguito a deliberazione del Consiglio della Scuola, sostenere l'esame di laurea in unica seduta alla fine del quinto anno ».

« Art. 248. - Lo studente, prima di presentarsi alla fine del quarto anno alla prima parte dell'esame di laurea in chimica e farmacia, deve aver sostenuto, oltre gli esami sulle materie indicate all'articolo 246, i seguenti esami pratici:

esame pratico di analisi qualitativa;

esame pratico di analisi quantitativa;

esame pratico di preparazioni farmaceutiche;

esame pratico di chimica farmaceutica, tossicologica e zoochimica;
esame pratico di chimica bromatologica.

Deve sostenere inoltre un esame pratico di cultura (colloquio).

Nel 5° anno lo studente si esercita nella pratica farmaceutica presso una farmacia da lui scelta fra quelle comprese in un elenco approvato dalla Scuola.

Le domande per autorizzazione a tenere praticanti debbono essere presentate entro il mese di maggio. L'elenco delle farmacie autorizzate viene pubblicato entro il mese di giugno. Il tempo, utile per la pratica professionale decorre dal giorno in cui il direttore della farmacia autorizzata abbia notificato alla segreteria universitaria, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, l'avvenuta iscrizione del praticante e l'orario prescrittogli.

Il farmacista deve notare ogni giorno, in apposito registro ostensibile alle Autorità accademiche, le presenze ed assenze del praticante. Il preside della Scuola si accerta con ispezioni o in altro modo più opportuno che la pratica professionale avvenga col dovuto profitto.

Il tempo complessivo della pratica non deve essere inferiore ad un anno solare; l'adempimento dell'obbligo suddetto risulta da certificato rilasciato dal direttore della farmacia presso la quale lo studente abbia esercitato, con menzione del numero delle assenze notate a registro.

Un semestre di pratica deve essere compiuto dallo studente nell'ultimo anno di corso.

In ogni caso per presentarsi agli esami di laurea in chimica e farmacia, lo studente deve aver compiuto 5 anni di regolare iscrizione.

« Art. 249. - La Commissione, tanto per l'esame pratico che per quello di laurea, si compone di undici membri ed è presieduta dal preside della Scuola.

Ne fanno parte oltre il presidente, sei professori ufficiali della Scuola, fra i quali, di diritto, i professori di chimica farmaceutica, di chimica generale, di materia medica, di botanica e quello di igiene.

A questi si aggiungono un farmacista pratico e tre liberi docenti.

In caso di necessità il numero dei membri della commissione potrà essere ridotto a sette, dei quali almeno quattro devono essere professori ufficiali ed uno libero docente ».

« Art. 250. - Per il conseguimento della laurea in farmacia la Scuola propone il piano di studio che viene comunicato agli studenti mediante il manifesto annuale.

Gli studenti possono variare il piano di studi proposto, purché durante tutto il quadriennio seguano i corsi e superino gli esami in almeno tredici materie scelte fra quelle elencate nell'art. 239 ».

« Art. 251. - L'esame di laurea in farmacia si sostiene alla fine del quarto anno e consta di due parti: una teorica, preceduta dalle prove pratiche, l'altra professionale.

Le prove pratiche per l'esame in farmacia sono le seguenti:

1. Analisi chimica qualitativa con un miscuglio di almeno quattro cationi e quattro anioni;

2. Analisi chimica quantitativa ponderale e volumetrica;

3. Preparazione farmaceutica;

4. Analisi tossicologica;

5. Riconoscimento e saggi di purezza di un prodotto farmaceutico inscritto nella F.U.

In queste prove il candidato dove riferire con relazioni scritte.

La tesi possibilmente sperimentale dovrà vertere sopra argomento attinente alla chimica farmaceutica o a materia affine, che potrà anche essere scelto dal candidato, previa accettazione da parte del professore della materia. La dissertazione dovrà essere presentata alla segreteria universitaria un mese prima dell'esame di laurea.

L'esame teorico finale di laurea comprende due parti:

1° discussione orale sulla tesi e sui risultati delle prove pratiche;

2° riconoscimento di medicamenti, droghe e piante medicinali, lettura critica e valutazione di ricette, interrogazioni sulla farmacopea sulla legislazione sanitaria ».

« Art. 252. - Lo studente del corso di laurea in farmacia prima di presentarsi alla fine del quarto anno alla prima parte dell'esame di laurea, dovrà avere superato le prove pratiche seguenti:

preparazioni chimiche;

analisi qualitativa (miscuglio con non meno di quattro cationi e quattro anioni);

analisi quantitativa (ponderale e volumetrica);

preparazioni farmaceutiche (di prodotti inscritti nella F.U.);

esame pratico di chimica farmaceutica, tossicologica e zoochimica;
esame pratico di chimica bromatologica;

Alla fine del terzo anno o in principio del quarto, il laureando in farmacia, dovrà sostenere un colloquio di cultura chimica per essere ammesso alla preparazione della tesi.

Lo studente dovrà inoltre esercitarsi nella pratica farmaceutica secondo le norme fissate nell'art. 248 per un tempo complessivo non inferiore a dodici mesi di cui almeno sei durante il quarto anno.

In ogni caso, per presentarsi all'esame di laurea, in farmacia, lo studente deve avere compiuto quattro anni di regolare inscrizione ».
« Art. 253. - La Commissione per la laurea in farmacia è la stessa di quella per la laurea in chimica e farmacia, e funziona nello stesso modo indicato all'art. 249 ».

« Art. 254. - Per il conseguimento del diploma di farmacia la Scuola propone il piano di studio che viene comunicato agli studenti mediante il manifesto annuale.

Gli studenti possono variare il piano di studio proposto purché seguano i corsi e superino gli esami in almeno 12 materie scelte fra quelle elencate nell'art. 239 o fra quelle delle Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e di medicina e chirurgia, e frequentino quattro corsi di esercitazioni pratiche nei laboratori di chimica, chimica farmaceutica, farmacognosia e botanica ».

« Art. 255. - Durante il quarto anno lo studente si esercita nella pratica farmaceutica secondo le norme fissate nell'art. 248.

Un semestre di pratica dev'essere compiuto dallo studente nell'ultimo anno di corso.

In ogni caso, per presentarsi alla seconda parte dell'esame di diploma, lo studente deve aver compiuto quattro anni di regolare iscrizione alla Scuola »

« Art. 256. - L'esame di diploma in farmacia si dà in due sedute: una alla fine del terzo ed una alla fine del quarto anno.

Alla fine del terzo il candidato deve superare le seguenti prove:
1° un'analisi qualitativa da eseguirsi nel laboratorio di chimica farmaceutica, in presenza di almeno due membri della Commissione esaminatrice, alla quale il candidato rende conto con apposita relazione scritta;

2° analisi e preparazione due prodotti farmaceutici da eseguirsi nel laboratorio di chimica farmaceutica, sotto la sorveglianza del direttore. I nomi dei due prodotti vengono indicati dalla sorte;

3° una prova orale, nella quale il candidato è tenuto alla discussione sugli esami precedenti e a rispondere a qualunque interrogazione sui soggetti più comuni e più importanti dell'analisi chimica.

Il candidato non può essere ammesso alla prova orale se non abbia superato le due prove pratiche.

Alla fine del quarto anno il candidato deve presentarsi ad un esame pratico conforme a quanto è prescritto nel penultimo comma dell'art. 247 ».

« Art. 257 - La Commissione per la prima parte dell'esame di diploma è costituita di sette membri, fra i quali di diritto, il preside, i professori di chimica generale, di chimica farmaceutica, di materia medica, di chimica bromatologica, ed un libero docente.

Quella per la seconda parte e costituita di nove membri, aggiungendosi a quelli indicati nel comma precedente i professori di botanica o d'igiene ed un farmacista ».

« Art. 258. - Il Consiglio della Scuola per coloro che sono forniti di altra laurea o diploma e che aspirano al conseguimento della laurea in chimica e farmacia, della laurea in farmacia o del diploma in farmacia, determina, volta per volta, l'anno di corso al quale possono essere iscritti, gl'insegnamenti che debbano seguire e dei quali debbono superare l'esame, e consiglia l'ordine degli studi.

In ogni caso l'aspirante dovrà essere fornito della maturità classica o scientifica conseguita tanti anni prima, quanti sono quelli per cui viene concessa l'abbreviazione ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

Ercole.

visto, il Guardasigilli: De Francisci.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1933 - Anno XI

Atti del Governo, registro 332, foglio 116. - Mancini.