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REGIO DECRETO 27 ottobre 1932, n. 2084

Modifiche allo statuto della libera Università di Urbino. (032U2084)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/06/1933 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  14-6-1933 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto lo statuto della libera Università di Urbino, approvato con R. decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e modificato con il decreto 31 ottobre 1929, 2475;
Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle autorità, accademiche della libera Università predetta;
Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo

statuto della libera Università di Urbino, approvato e modificato con i Regi decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato nel modo seguente: È soppresso l'art. 46. In conseguenza di tale soppressione e delle aggiunte che saranno disposte è modificata la numerazione degli articoli successivi e dei loro riferimenti.

Art. 1

Art. 11.

- Il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La Scuola, di farmacia conferisce la laurea in farmacia il diploma in farmacia».

Art. 17.

- 1. La denominazione dell'insegnamento di «legislazione sindacale e del lavoro», di cui al n. 20, è modificata in quella di «diritto sindacale e corporativo e legislazione del lavoro».

11. È aggiunto, col n. 21, l'insegnamento di «diritto coloniale».

Art. 18.

- È sostituito dal seguente:

«L'ordine degli studi per la Facoltà di giurisprudenza viene stabilito dalla Facoltà stessa e comunicato mediante il manifesto annuale.

Gli studenti possono variare l'ordine degli studi consigliato dalla Facoltà, purché si iscrivano a non meno di 18 materie fra quelle elencate all'art. 17 e superino i relativi esami.

Lo studente non potrà sostenere gli esami di diritto civile, di diritto) commerciale, di diritto agrario, se non avrà prima superato l'esame di istituzioni di diritto privato; né quelli di diritto romano e di storia del diritto italiano prima di aver superato gli esami di istituzioni di diritto romano e di storia del diritto romano; né quelli di diritto ecclesiastico, di diritto internazionale, di diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione, di diritto sindacale e corporativo e legislazione del lavoro, prima di aver dato gli esami di diritto costituzionale; né quello di medicina legale prima del diritto e procedura penale; né quello di scienza delle finanze prima dell'economia politica.

Nessun anno di corso è valido, ove lo studente non abbia preso iscrizione almeno a tre corsi».

Dopo il titolo «Norme speciali per la Scuola di farmacia» è inserito il seguente articolo:

«Art. 19. - Le materie ed i corsi d'insegnamento della Scuola di farmacia per il corso di laurea in farmacia sono i seguenti:

1. Botanica con esercitazioni;

2. Fisica con esercitazioni (biennale);

3. Mineralogia con esercitazioni;

4. Chimica generale ed inorganica;

5. Chimica organica;

6. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale);

7. Chimica bromatologica con esercitazioni;

8. Materia medica e farmacognosia con esercitazioni;

9. Chimica biologica;

10. Igiene e batteriologia con esercitazioni;

11. Tecnica farmaceutica e legislazione sanitaria;

12. Anatomia umana e fisiologia (semestrale);

13. Esercitazioni sulle droghe e piante medicinali;

14. Laboratorio di chimica: analisi qualitativa e quantitativa triennale;

15. Laboratorio di chimica farmaceutica e tossicologica (biennale)».

Art. 20 (già 19). - È sostituito dal seguente:

«Le materie ed i corsi d'insegnamento della Scuola di farmacia per il corso di diploma in farmacia sono i seguenti:

1. Chimica inorganica e organica (biennale);

2. Fisica sperimentale;

3. Botanica;

4. Mineralogia;

5. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale);

6. Chimica bromatologica;

7. Materia medica e farmacologia;

8. Esercizi di analisi chimica qualitativa;

9. Esercizi di analisi chimica quantitativa, di preparazioni di analisi chimico-farmaceutiche e tossicologiche;

10. Esercizi di botanica in rapporto con le piante medicinali;

11. Igiene, e batteriologia;

12. Tecnica farmaceutica.

Art. 21 (già E sostituito dal seguente:

«L'ordine degli stadi per la Scuola di farmacia, tanto per il corso di laurea che per il corso di diploma, viene stabilito dalla Scuola stessa e comunicato mediante il manifesto Annuale.

Gli studenti sono liberi di modificare l'ordine stesso, purché prendano iscrizione e superino i relativi esami in almeno 12 materie di quelle elencate all'art. 19 per il corso di laurea e in almeno 10 materie di quelle elencate all'articolo 20 per il corso di diploma».

Dopo l'art. 46 (già 45) sono inseriti i seguenti sei articoli:

«Art. 47. - Agli iscritti al corso di laurea in farmacia è fatto obbligo di esame alla fine di ogni anno per le esercitazioni, innanzi ad una Commissione nominata secondo le norme, di cui all'art. 46».

«Art. 48. - I laureati in chimica e i diplomati in farmacia possono essere ammessi al IV anno del corso, per la laurea in farmacia alle condizioni stabilite dal Rettore, previo parere del Consiglio della Scuola».

«Art. 49. - I diplomati in farmacia, aspiranti alla laurea in farmacia, debbono essere forniti del diploma di maturità classica o scientifica conseguito almeno tre anni prima».

«Art. 50. - La pratica farmaceutica dovrà essere fatta dagli studenti iscritti al corso per la laurea in farmacia durante il III e IV anno, non escludendosi che alcuni mesi possano anche essere fatti negli anni precedenti.

Il tempo complessivo non deve essere inferiore a 12 mesi».

«Art. 51. - La Commissione per l'esame di laurea in farmacia è composta di non più di 11 e non meno di 7 membri. E nominati dal rettore, udito il preside della Scuola, ed è presieduta dal preside della Scuola, ed, in sua assenza dal professore più anziano presente».

«Art. 52. - All'esame di laurea in farmacia è ammesso, alla fine del IV anno di effettiva frequenza, lo studente che abbia conseguito l'approvazione in tutti gli esami di profitto e si sia uniformato al disposto degli articoli 84 e 85 del regolamento generale universitario 6 aprile 1924, n. 674. Detto esame di laurea consisterà nella discussione orale di una dissertazione scritta, svolta su argomento concernente una delle materie del corso (tesi possibilmente sperimentale), e inoltre in una discussione orale vertente sia sulle prove pratiche, sia sul riconoscimento di droghe e piante medicinali, nonché nella lettura e valutazione delle ricette e in interrogazioni sulla farmacopea».

La tabella C è sostituita dalla seguente:

«TABELLA C (art. 27 e 34).

Retribuzione annua dei professori incaricati e degli assistenti.

Professori incaricati:

1° Gruppo. - Per un incarico a professori di ruolo della Università, od a persone residenti ad Urbino e provviste di altro stipendio o retribuzione fissa L. 5.000

2° Gruppo. - Per un incarico a professori di ruolo in altra Università od Istituto superiore, ovvero a persone non residenti ad Urbino e provviste di altro stipendio L. 8.000

Per due incarichi L. 10.000

3° Gruppo. - Per un incarico a persone non altrimenti stipendiate per un pubblico impiego, le quali risiedano ad Urbino in dipendenza dell'incarico stesso L. 9.000

Per due incarichi L. 11.000

Assistenti . L. 4.000

NH. - All'assistente di chimica, di cui alla nota in calce alla tabella A, è fatto il seguente trattamento ad personam:

Stipendio iniziale L. 6.895

Stipendio al Compimento del quinto anno L. 7.500

Stipendio al compimento del decimo anno L. 8.000

Stipendio al compimento del quindicesimo anno L. 8.500

Stipendio al compimento del ventesimo anno L. 9.000»

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1932 - Anno X

Vittorio Emanuele.

Ercole.

Visto , il Guardasigilli: De francisci.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1933 - Anno XI

Atti del Governo, registro 332, foglio 37. - Mancini.