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LEGGE 13 aprile 1933, n. 336

Delega al Governo del Re della facoltà di procedere alla revisione generale delle norme in vigore concernenti tutti i servizi delle comunicazioni postali, telegrafiche, telefoniche e radioelettriche. (033U0336)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/05/1933 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  17-5-1933 al: 15-12-2009
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a procedere ad una revisione generale delle norme in vigore concernenti tutti i servizi delle comunicazioni postali, telegrafiche, telefoniche, radioelettriche, riunendo in testo organico le norme di carattere legislativo, che potranno essere modificate e integrate allo scopo di una disciplina sistematica della materia e della semplificazione dei servizi medesimi.

In seguito all'emanazione del testo organico delle disposizioni legislative, sarà provveduto al relativo regolamento generale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 aprile 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Ciano.

Visto, il Guardasigilli: De Francisci.