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REGIO DECRETO 27 ottobre 1932, n. 2076

Modifiche allo statuto della libera Università cattolica del «Sacro Cuore» di Milano. (032U2076)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/05/1933 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  4-5-1933 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto lo statuto della libera Università cattolica del «Sacro Cuore» di Milano, approvato con R. decreto 25 novembre 1926, n. 2413, e modificato con i Regi decreti 14 luglio 1927, n. 1734, 31 ottobre 1929, n. 2394, 30 ottobre 1930, n. 1664, e 29 ottobre 1931, n. 1800;
Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche della libera Università predetta;
Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo

statuto della libera Università cattolica del «Sacro Cuore» di Milano, approvato e modificato con i Regi decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato nel modo seguente: Art. 3. - È soppresso l'ultimo comma.

Art. 1

Art. 12. - I. Nell'elenco delle materie è modificata la denominazione di «diritto del lavoro e ordinamento corporativo» in quella di «diritto sindacale e corporativo e legislazione del lavoro».

II. Nell'elenco degl'insegnamenti è modificata la denominazione di «corsi semestrali di diritto del lavoro e ordinamento corporativo» in quella di «corsi semestrali di diritto sindacale e corporativo e legislazione del lavoro».

Art. 15. - I. Nell'elenco degl'insegnamenti, di cui al n. II è modificata la denominazione dell'insegnamento di «corsi semestrali di tecnica delle borse» in quello di «corsi semestrali di tecnica del credito mobiliare e delle borse».

II. Dopo l'insegnamento di «corsi semestrali di statistica e degli affari» è aggiunto quello di «corsi semestrali di statistica aziendale».

Art. 18. - I. Nell'elenco delle materie è modificata la denominazione di «storia moderna» in quella di «storia medioevale e moderna».

II. Nell'elenco degl'insegnamenti dopo quello di «corsi di lingua tedesca» è aggiunto quello di «corsi di storia medioevale» e dopo quello di «corsi di storia moderna» è aggiunto quello di «corsi di storia del risorgimento».

III. Dopo la materia «lingua e letteratura spagnola» è aggiunta quella di «lingua e letteratura romena» e, in corrispondenza, dopo l'insegnamento di «corsi di lingua e letteratura spagnola» è aggiunto quello di «corsi di lingua e letteratura romena».

IV. Alla fine dell'articolo sono aggiunte le seguenti materie e i seguenti corsi d'insegnamento corrispondenti:


Materie. Insegnamenti.

«Lingua e letteratura ungherese; Corsi di lingua e letteratura ungherese;

lingua e letteratura neo-ellenica; corsi di lingua e letteratura neo-ellenica;

filologia slava. corsi di filologia slava».


Art. 25. - Nel primo comma sono soppresse le parole «lettori».

Dopo l'art. 29 la denominazione «Capo V - Degli aiuti e degli assistenti» è modificata in quella di «Capo V - Dei lettori, aiuti ed assistenti».

Art. 30. - È sostituito dal seguente:

«Alle cattedre di lingue e letterature possono essere assegnati lettori.

A qualunque cattedra d'insegnamento ufficiale può essere assegnato personale assistente il quale comprende:
aiuti e assistenti effettivi di ruolo;
aiuti e assistenti volontari.

I lettori hanno per loro mansione di curare, sotto la direzione del professore ufficiale della materia, le esercitazioni di lingua e letteratura.

Gli aiuti e gli assistenti hanno per loro mansione di coadiuvare il professore nell'attività didattica e scientifica».

Dopo il detto articolo sono aggiunti i seguenti, modificandosi in conseguenza la numerazione dei successivi e dei loro riferimenti:

Art. 31. - «Il numero dei posti di lettore e del personale assistente è determinato a seconda dei bisogni dal Consiglio d'amministrazione».

Art. 32. - «I lettori, gli aiuti egli assistenti sono nominati, a norma dell'art. 64 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 e dell'art. 105 del Regolamento generale universitario, approvato con R. decreto 6 aprile 1924, n. 674 e degli articoli 26 e 27 del R. decreto-legge 28 agosto 1931, 1227, nonché secondo le modalità stabilite negli articoli seguenti:
a) per concorso;
b) per trasferimento da altre Università o Istituti superiori;
c) e, per quanto riguarda gli aiuti, per promozione».

Art. 33. - «I concorsi per l'ufficio di lettore, aiuto e assistente sono banditi dal Rettore dell'Università previa deliberazione del Consiglio di amministrazione; il bando che dovrà essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'educazione nazionale almeno trenta giorni prima della scadenza del termine, stabilirà le modalità relative al concorso».

Art. 34. - «Il concorso è per esame, secondo le modalità che saranno stabilite nel bando di concorso».

Art. 35. - «La Commissione giudicatrice dei concorsi dei lettori, aiuti ed assistenti, è nominata dal Rettore, ed è composta del professore ufficiale della materia e di altri due professori ufficiali appartenenti alla Facoltà. Non possono far parte della Commissione membri che siano fra loro, o con alcuno dei concorrenti, parenti od affini fino al IV grado.

La Commissione, con motivata relazione, propone al Consiglio di amministrazione tre idonei senza graduarli.

Il Consiglio d'amministrazione delibera su proposta del professore ufficiale della materia la nomina di uno dei tre idonei per la nomina all'ufficio di lettore, aiuto ed assistente; la nomina è fatta con decreto rettorale per la durata di un anno accademico.

I lettori, aiuti ed assistenti possono essere confermati su proposta del professore ufficiale della materia».

Art. 36. - «Ai posti di aiuto può provvedersi, oltre che per concorso, mediante promozioni degli assistenti, che abbiano prestato almeno tre anni di lodevole servizio; la promozione è deliberata, su proposta e designazione del professore ufficiale della materia, dal Consiglio d'amministrazione».

Art. 37. - «I lettori, gli aiuti e gli assistenti non possono essere mantenuti in servizio per oltre un decennio, salvo che abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza; in nessun caso possono essere mantenuti in servizio oltre il sessantesimo anno di età».

Art. 38. - «Durante la vacanza e fino all'espletamento del concorso, l'ufficio di lettore, di aiuto e di assistente può essere coperto a titolo di provvisorio incarico».

Art. 39. - «L'incarico provvisorio è conferito con decreto rettorale, previa deliberazione del Consiglio d'amministrazione, sentita la indicazione del professore ufficiale della materia».

Art. 40. - «Oltre i lettori, gli aiuti e gli assistenti retribuiti, e di cui agli articoli precedenti, possono essere nominati aiuti e assistenti volontari fra i laureati e diplomati, esclusi i parenti ed affini del professore ufficiale fino al quarto grado incluso.

Gli aiuti e gli assistenti volontari sono nominati, con decreto rettorale, previa deliberazione del Consiglio d'amministrazione, su proposta del professore titolare della cattedra o istituto cui saranno addetti.

La nomina è fatta per un anno accademico e possono essere confermati in seguito a proposta del professore ufficiale della materia».

Art. 41. - «Gli aiuti e gli assistenti, sotto la direzione del titolare della cattedra, hanno la responsabilità immediata dei servizi cui sono specialmente addetti. Possono inoltre avere il compito dal titolare della cattedra di sviluppare una qualche parte dell'insegnamento ufficiale purché, se non trattasi di un libero docente, vi sia il parere favorevole del Consiglio di Facoltà.

In nessuno dei casi indicati vi è diritto di speciale compenso».

Art. 42 (già 31). - È sostituito dal seguente:

«In caso di mancanza disciplinare da parte di un lettore, aiuto o assistente, il titolare della cattedra o il capo dello istituto o laboratorio, qualora non ritenga limitarsi alla sua personale ammonizione, ne farà rapporto al Rettore il quale giudicherà se sia il caso di infliggergli la censura.

Ove creda invece che la mancanza sia passibile di misura più grave, il Rettore deferirà l'incolpato al Senato accademico che, contestati gli addebiti e uditi gli interessati, sarà competente ad infliggere a seconda del caso:
1° la sospensione temporanea, parziale o totale, dallo stipendio; 2° il ritardo del passaggio a maggiore stipendio per maturato periodo di servizio;
3° la sospensione temporanea dallo stipendio e dal servizio;
4° la destituzione.

Il Rettore comunicherà la punizione deliberata al Consiglio d'amministrazione, per l'esecuzione relativa, e agli interessati, ed ordinerà che ne sia presa nota sul registro di carriera».

Art. 43 (già 32). - È sostituito dal seguente:

«Gli stipendi e gli aumenti periodici di stipendio dei lettori degli aiuti e degli assistenti sono determinati nella tabella n. 3 annessa al presente statuto».

Dopo il suddetto articolo sono aggiunti i seguenti, modificandosi in conseguenza la numerazione dei successivi e dei loro riferimenti:

Art. 44. - «È concessa un'aggiunta di famiglia ai lettori, aiuti ed assistenti.

L'aggiunta di famiglia è assegnata ai coniugati o vedovi con prole minorenne nelle misure di L. 150 per gli aiuti, di L. 135 per gli assistenti, e di L. 130 per i lettori, oltre alle quote complementari di lire 30 e di L. 25, e di L. 20 mensili per ciascun figlio minorenne fino al massimo di tre.

Per ogni figlio minorenne, in più di tre, la quota complementare è assegnata in misura doppia di quelle suindicate».

Art. 45. - «Per le aspettative dei lettori, aiuti ed assistenti, valgono le norme in vigore per gli impiegati di Stato. Le aspettative sono accordate dal Consiglio d'amministrazione d'ufficio o su istanza dell'interessato; queste debbono essere documentate e accompagnate, a seconda dei casi, dal parere del titolare della cattedra a cui la persona è addetta.

Al Consiglio d'amministrazione è sempre riservato il controllo sulla esistenza e permanenza dei motivi dell'aspettativa nel modo che riterrà opportuno».

Art. 46. - «Il Consiglio di amministrazione provvederà all'applicazione, in quanto effettuabile, ai lettori, aiuti ed assistenti, delle vigenti leggi contro gli infortuni, per l'invalidità e la vecchiaia, per la disoccupazione e contro la tubercolosi».

Art. 47. - «Ai lettori, aiuti ed assistenti è concesso il trattamento di quiescenza.

Quanto alla misura della indennità o pensione, ai termini per la liquidazione di essa e al computo del servizio utile, si seguono le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

Le dimissioni dall'ufficio devono essere presentate in iscritto.

La dimissione accettata fa perdere ogni diritto a indennità o pensione».

Art. 82 (già 67). - I. Sono modificate rispettivamente le denominazioni degli insegnamenti di «diritto del lavoro e ordinamento corporativo» e di «geografia commerciale» in quelle di «diritto sindacale e corporativo e legislazione del lavoro» e di «geografia politica ed economica».

II. È aggiunto, dopo l'insegnamento di «geografia politica ed economica» quello di «demografia».

Negli articoli 83 (già 68) e 88 (già 73) è modificata la denominazione dell'insegnamento di «diritto del lavoro e ordinamento corporativo» in quella di «diritto sindacale e corporativo e legislazione del lavoro».

Art. 84 (già 69). - Alla fine dell'articolo sono aggiunte le parole seguenti:

«... e devono inoltre dare la dimostrazione di conoscere almeno due lingue straniere, di cui una deve essere la lingua inglese o la tedesca».

Art. 111 (già 96). - Dopo il quarto comma è inserito il seguente:

«Al Consiglio di amministrazione è sempre riservato il controllo sull'esistenza e permanenza dei motivi dell'aspettativa nel modo che riterrà opportuno».

Dopo l'art. 114 (già 99) sono aggiunti i seguenti, modificandosi in conseguenza la numerazione dei successivi e del loro riferimenti.

Art. 115. - «È concessa un'aggiunta di famiglia al personale di segreteria, di economato e di biblioteca. L'aggiunta di famiglia è assegnata ai coniugati o vedovi con prole minorenne, nelle misure di lire mensili 150 per il direttore di segreteria e di biblioteca, di lire 135 per il segretario di Facoltà, economo e bibliotecario, e di L. 130 per gli applicati, oltre alle quote complementari di L. 30, L. 25, L. 20 mensili per ciascun figlio minorenne, fino al massimo di tre.

Per ogni figlio minorenne, in più di tre, la quota complementare è assegnata in misura doppia di quelle suindicate».

Art. 116. - «Il Consiglio d'amministrazione provvederà, in quanto effettuabile, all'applicazione al personale di segreteria, di economato e di biblioteca, delle vigenti leggi contro gli infortuni, per la invalidità e la vecchiaia, per la disoccupazione e contro la tubercolosi».

Dopo l'art. 126 (già 109) è aggiunta la seguente disposizione transitoria:

Art. 127. - «A norma dell'art. 80 del R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, i lettori, gli aiuti e gli assistenti, nominati anteriormente al 1° dicembre 1924, potranno essere mantenuti in servizio fino al 30 novembre 1934.

Dal 1° dicembre 1934 essi cesseranno dal servizio, salvo che abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza».

La tabella n. 3 è sostituita dalla seguente:

«TABELLA N. 3 (art. 43).

Stipendi e supplementi di servizio attivo attribuiti ai lettori, aiuti ed assistenti.

Parte di provvedimento in formato grafico

N.B. - Le cifre in corsivo indicano il supplemento di servizio attivo».

Nella tabella n. 4 fra le tasse da pagarsi dagli iscritti alle Scuole di perfezionamento è aggiunta la seguente: «tassa di diploma L. 200».

Ordiniamo che il presente decreto munito, del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi o dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE

ERCOLE.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 331, foglio 47. - MANCINI.