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REGIO DECRETO 27 ottobre 1932, n. 2072

Modifiche allo statuto del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Napoli. (032U2072)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/04/1933 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  30-4-1933 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto lo statuto del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Napoli, approvato con il R. decreto 11 dicembre 1930, n. 1981;
Vedute le proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche del Regio istituto predetto;
Veduto il regolamento, approvato con il R. decreto 4 settembre 1925, n. 1762;
Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo

decretato e decretiamo: Lo statuto del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Napoli, approvato con il R. decreto 11 dicembre 1030, n. 1981, è modificato nel modo seguente:

Art. 1



«L'anno accademico incomincia il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo.

I corsi hanno inizio nella prima quindicina di novembre e terminano il 31 maggio dell'anno successivo».

Art. 4. È sostituito con il seguente:

«Gl'insegnamenti dell'Istituto sono i seguenti:

1. Zoologia;

2. Anatomia comparata;

3. Chimica;

4. Botanica;

5. Fisica;

6. Anatomia degli animali domestici (biennale con esercitazioni);

7. Anatomia topografica;

8. Fisiologia degli animali domestici (biennale con esercitazioni);

9. Patologia generale ed anatomia patologica;

10. Zootecnia generale e speciale;

11. Conformazione esterna degli animali domestici;

12. Patologia e clinica medica;

13. Patologia e clinica chirurgica e medicina operatoria (biennale);

14. Podologia, ostetricia e vizi redibitori;

15. Igiene, polizia sanitaria (biennale);

16. Ispezione delle carni, delle carni insaccate, del latte, del pesce, delle uova (annuale);

17. Semeiotica propedeutica e clinica degli animali domestici.

Tutti i predetti insegnamenti sono obbligatori e fondamentali per il conseguimento della laurea in medicina veterinaria e sono oggetto ciascuno di speciale esame.

Per gl'insegnamenti di cui ai numeri 12 e 13 si faranno due esami distinti per ciascuno».

Art. 8. Sono soppresse le ultime parole «e fissa la tassa annuale da pagarsi per ciascun corso».

Art. 12. Nell'elenco dei corsi di specializzazione è aggiunto il seguente:

«3. In biologia ed igiene».

Art. 14. Dopo il secondo comma, concernente il corso di specializzazione in zooiatria coloniale, è aggiunto il seguente, riguardante il corso di specializzazione in « biologia ed igiene » ed il relativo programma:

«Il corso di specializzazione in biologia ed igiene comprende le seguenti materie:

1. Biologia (anatomia e fisiologia);

2. Economia rurale sotto il rapporto dell'igiene e della zootecnia;

3. Igiene generale e speciale riguardante i servizi annonari: carni da macello, pesce, uova e latte».

Art. 18. È sostituito con il seguente:

«Gli esami di laurea consistono:

a) nella discussione di una dissertazione scritta su argomento consigliato dal professore della materia alla quale la tesi si riferisce;

b) nella discussione di tre tesi assegnate al candidato e riguardanti le materie fondamentali o strettamente affini, esclusa quella che è oggetto della dissertazione scritta.

Il direttore designerà una Commissione di tre membri, costituita dal professore o docente, che ha consigliato e diretto lo svolgimento della tesi, e da due professori di materie possibilmente affini, con l'incarico di esaminare la dissertazione per riferire sul contenuto e sul valore di essa».

Art. 19. Nel secondo comma le parole «... può essere chiamato a sostituirlo l'assistente» sono sostituite con le parole «... può essere chiamato a sostituirlo il di lui assistente».

Art. 20. È sostituito con il seguente:

«La Commissione per gli esami di laurea è composta di undici membri ed è nominata, su proposta del Consiglio accademico, dal direttore che la presiede. Essa risulta costituita da tutti i professori ufficiali dell'Istituto e da altri membri che saranno scelti tra i liberi docenti che abbiano effettivamente impartito insegnamento di materie veterinarie durante l'anno accademico.

In ogni caso almeno un libero docente deve far parte della Commissione.

In caso di assenza di alcuni dei membri designati, la Commissione esaminatrice potrà ugualmente funzionare, purché sia composta da almeno sette membri, dei quali quattro professori dell'Istituto.

Ogni commissario dispone di dieci voti e per l'approvazione bastano sei voti.

Il professore che ha consigliata e diretta la dissertazione è il relatore e vota per il primo.

La lode non potrà essere concessa senza il parere favorevole di tutti i commissari».

Art. 22. È aggiunto il seguente periodo: «È inoltre dovuta la tassa di diploma in lire 200».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE

ERCOLE.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1933 - Anno XI

Atti del Governo, registro 331, foglio 39. - MANCINI.