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REGIO DECRETO 27 ottobre 1932, n. 2062

Modifiche allo statuto dell'Università di Ferrara. (032U2062)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/04/1933 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  19-4-1933 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto lo statuto della libera Università di Ferrara, approvato con R. decreto 13 ottobre 1927, n. 2255, e modificato con Regi decreti 15 novembre 1928, n. 2606, 31 ottobre 1929, n. 2400, e 1° ottobre 1931, n. 1372;
Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche della libera Università predetta;
Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo

decreto e decretiamo: Lo statuto della libera Università di Ferrara, approvato e modificato coi Regi decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato nel modo seguente:

Art. 1

Art. 15. - L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

«La Scuola di farmacia conferisce la laurea in farmacia e il diploma in farmacia».

Art. 21. - Nell'elenco degl'insegnamenti della Facoltà di giurisprudenza è modificata la denominazione dell'insegnamento di «legislazione sindacale e corporativa (annuale)», di cui al n. 29, in quella di: «diritto sindacale e corporativo (annuale)».

Art. 31. - È sostituito dal seguente:

«La Scuola di farmacia conferisce:

a) la laurea in farmacia;

b) il diploma in farmacia.

Gl'insegnamenti che vi s'impartiscono sono i seguenti:

1. Chimica generale e inorganica;

2. Chimica organica;

3. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale con esercizi);

4. Fisica sperimentale (biennale);

5. Fisica biologica;

6. Botanica con esercizi;

7. Mineralogia con esercizi;

8. Farmacologia con esercizi;

9. Chimica bromatologica;

10. Zoologia e anatomia comparata;

11. Chimica fisiologica;

12. Fisiologia sperimentale (biennale);

13. Anatomia umana (biennale);

14. Chimica agraria;

15. Biologia vegetale;

16, Matematica per i chimici;

17. Chimica fisica;

18. Batteriologia;

19. Tecnica farmaceutica;

20. Chimica analitica qualitativa e quantitativa (esercitazioni pratiche).

Gli insegnamenti della Scuola di farmacia sono comuni a quelli della Facoltà di scienze ad eccezione della tecnica farmaceutica, che forma oggetto di speciale incarico».

Dopo l'articolo 32 è aggiunto il seguente, intendendosi in conseguenza modificata la numerazione degli articoli successivi e dei loro riferimenti:

«Art. 33. - Lo studente, che non segua il piano degli studi consigliato dalla Scuola, per essere ammesso all'esame di laurea in farmacia, deve seguire i corsi e superare gli esami in almeno 12 corsi fra quelli elencati all'art. 31 (escluso il n. 20) e fra i corsi di altre Facoltà o Scuole, che saranno indicati annualmente nel manifesto della Scuola. Nel piano di studi, però, non potranno essere compresi ambedue gli insegnamenti di cui ai nn. 5 e 6, ma uno solo di essi.

Lo studente deve seguire inoltre per un anno un corso di esercitazioni pratiche di fisica, uno di analisi qualitativa, uno di analisi quantitativa, uno di botanica, uno di farmacognosia e frequentare per due anni le esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica.

Alla fine di ogni corso di esercitazioni deve superare un esame consistente in una prova pratica ed in una discussione orale.

Le prove di chimica dovranno susseguirsi nell'ordine seguente: chimica qualitativa, chimica quantitativa, chimica farmaceutica e tossicologica.

Art. 34 (già 33). - È sostituito dal seguente:

«Lo studente, che non segua il piano degli studi proposto dalla Scuola, per essere ammesso all'esame di diploma in farmacia, deve seguire i corsi e superare gli esami in almeno 9 materie scelte fra quelle indicate all'art. 31 dal n. 1 al n. 19. Nel piano di studi, però, non potranno essere compresi ambedue gl'insegnamenti di cui ai numeri 5 e 6, ma uno solo di essi.

Lo studente deve inoltre frequentare per due anni il laboratorio di chimica farmaceutica per le esercitazioni di analisi chimica, di chimica farmaceutica, di chimica bromatologica e di tecnica farmaceutica, e seguire i corsi di esercitazioni di farmacognosia e di botanica e superare i relativi esami».

Art. 35 (già 34). - Nel primo comma le parole «gli aspiranti al diploma in farmacia» sono -sostituite dalle parole «gli aspiranti alla laurea in farmacia e al diploma in farmacia».

Art. 36 (già 35). - È sostituito dal seguente:

«I laureati in chimica, in chimica industriale, in ingegneria chimica e i diplomati in farmacia sono ammessi al IV anno del corso per la laurea in farmacia.

Per coloro che, in possesso di altra laurea o diploma, aspirino ad una abbreviazione di corso per il conseguimento sia della laurea che del diploma in farmacia, la Scuola deciderà caso per caso e, tenuto conto dei corsi seguiti e degli esami superati, indicherà il numero minimo di materie d'insegnamento e di esercitazioni che l'iscritto dovrà seguire e su cui dovrà sostenere gli esami per essere ammesso a quello di laurea o di diploma.

In ciascuno dei casi di cui ai commi precedenti, i richiedenti devono essere forniti del diploma di maturità classica o scientifica conseguito tanti anni prima quanti sono quelli per i quali si concede l'abbreviazione di corso».

Dopo l'articolo 68 (già 67) è aggiunto il seguente, intendendosi in conseguenza ulteriormente modificata la numerazione dei successivi:

«Art. 69. - L'esame di laurea in farmacia consta delle seguenti prove pratiche, scritte ed orali:

1. Un'analisi chimica qualitativa;

2. Un'analisi chimica quantitativa;

3. Preparazione di un prodotto farmaceutico;

4. Riconoscimento e saggi di purezze di un prodotto farmaceutico;

5. Un'analisi tossicologica.

Di queste prove il candidato deve presentare relazione scritta.

6. Dissertazione d'indole possibilmente sperimentale sopra un argomento liberamente scelto dal candidato in una delle materie del corso per la laurea. La tesi scelta dovrà essere accettata dal professore della materia il quale può, quando lo ritenga necessario, assicurarsi con un colloquio che il candidato possiede la cultura necessaria per lo svolgimento del tema stesso. La dissertazione deve essere presentata in due esemplari e depositata nella segreteria almeno 20 giorni prima di quello prefisso per l'esame;

7. Discussione orale sulla dissertazione presentata e sui risultati delle prove pratiche;

8. Riconoscimento di medicamenti, droghe e piante medicinali, lettura, critica e valutazione di ricette, interrogazioni sulla farmacopea e legislazione sanitaria attinente all'esercizio della farmacia».

Art. 70 (già 68). - Sono apportate le seguenti modifiche:

I. Nel primo comma le parole «dell'anno solare di pratica» sono sostituite con le parole «del quarto anno di corso».

II. Nel secondo comma, al n. 1, alle parole «un'analisi quantitativa inorganica» sono sostituite le parole «un'analisi qualitativa».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE

ERCOLE.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1933 - Anno XI

Atti del Governo, registro 330, foglio 120. - MANCINI.